Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente  legge
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 marzo 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia