IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
                     CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17,  comma  3,
che  disciplina   l'adozione   di   decreti   interministeriali   per
regolamentare materie di competenza di piu' ministri; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  e,  in
particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che  con  uno  o  piu'
regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, adottati  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,   sentita   l'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
comunicazioni,  sono   stabiliti,   sulla   base   di   principi   di
proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia: 
    a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque  prodotte,  di
espressione originale italiana, con particolare riferimento a  uno  o
piu'  elementi  quali  la  cultura,  la  storia,  la  identita',   la
creativita', la lingua ovvero i luoghi; 
    b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai
sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3,  44-ter,  commi  1-bis,  2,
3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo
n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali
ivi previste; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visto il decreto legislativo  7  dicembre  2017,  n.  204,  recante
«Riforma delle disposizioni  legislative  in  materia  di  promozione
delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di  servizi  di
media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge  14  novembre
2016, n. 220»; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2019,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e,  in  particolare,
l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione  e  sostegno
per il settore cinema e audiovisivo»; 
  Visto il decreto del Ministro  per  lo  sviluppo  economico  e  del
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  22  febbraio  2013,
recante  «Definizione  di  opere  cinematografiche   di   espressione
originale italiana e procedura di  riconoscimento»,  pubblicato,  per
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  5
marzo 2013, n. 54; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
luglio  2017,  recante  «Disposizioni  per  il  riconoscimento  della
nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e audiovisive»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 14 luglio 2017, recante  «Individuazione  dei  casi  di
esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla  legge
14 novembre 2016, n. 220,  nonche'  dei  parametri  e  requisiti  per
definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 31 luglio 2017, recante  «Disposizioni  applicative  in
materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14
novembre 2016, n. 220»; 
  Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni
previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla  legge
14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  31  luglio  2017  e  dal  presente
articolo. In particolare: 
    a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    b) l'«opera audiovisiva» e' l'opera di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220,  e  all'articolo
2, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 31 luglio 2017; 
    c) l'«opera audiovisiva di nazionalita' italiana» e'  l'opera  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  della  legge  14  novembre
2016, n. 220; 
    d)  l'«opera  audiovisiva  in  coproduzione  internazionale»   e'
l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio
2017; 
    e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione  internazionale»  e'
l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio
2017; 
    f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» e'  l'opera
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge  14  novembre
2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 31 luglio
2017; 
    g)  la  «partecipazione  prevalentemente   finanziaria»   e'   la
partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di  un'opera
audiovisiva  di  coproduzione  internazionale,  di  compartecipazione
internazionale  o  di  produzione  internazionale  in  cui  l'apporto
artistico e tecnico dell'impresa italiana  e'  inferiore  all'apporto
finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore  economico
della produzione, della eventuale fornitura di servizi  da  parte  di
operatori fiscalmente residenti in Italia,  nonche'  della  eventuale
realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano; 
    h) il «documentario» e' l'opera di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220; 
    i) l'«opera di animazione» e'  l'opera  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220; 
    l) il «fornitore di servizi di media»  e'  la  persona  fisica  o
giuridica di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o  «radiodiffusione
televisiva» e' un servizio di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio  di
media audiovisivo a richiesta» e' un servizio di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
          di media audiovisivi e radiofonici): 
                «Art. 2. (Definizioni) -  1.  Ai  fini  del  presente
          testo unico si intende per: 
                  a) "servizio di media audiovisivo": 
                    1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e
          57del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  che
          e' sotto la responsabilita' editoriale di un  fornitore  di
          servizi media e il cui obiettivo principale e' la fornitura
          di programmi al fine di informare, intrattenere o  istruire
          il  grande  pubblico,  attraverso  reti  di   comunicazioni
          elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si
          intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla
          lettera i) del presente  articolo  e,  in  particolare,  la
          televisione analogica e digitale, la trasmissione  continua
          in  diretta  quale  il  live  streaming,  la   trasmissione
          televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi
          su domanda quale il near video on demand, o un servizio  di
          media audiovisivo a richiesta, come definito dalla  lettera
          m) del presente articolo. Non rientrano  nella  definizione
          di "servizio di media audiovisivo": 
                    i servizi prestati  nell'esercizio  di  attivita'
          precipuamente non economiche e che non sono in  concorrenza
          con la radiodiffusione televisiva, quali  i  siti  Internet
          privati  e  i  servizi  consistenti   nella   fornitura   o
          distribuzione di contenuti audiovisivi generati  da  utenti
          privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito  di
          comunita' di interesse; 
                    ogni forma di corrispondenza privata, compresi  i
          messaggi di posta elettronica; 
                    i servizi la cui finalita' principale non  e'  la
          fornitura di programmi; 
                    i servizi nei quali il contenuto  audiovisivo  e'
          meramente incidentale e non  ne  costituisce  la  finalita'
          principale, quali, a titolo esemplificativo: 
                    a)  i  siti  internet  che  contengono   elementi
          audiovisivi  puramente  accessori,  come  elementi  grafici
          animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative  a
          un prodotto o a un servizio non audiovisivo; 
                    b) i giochi in linea; 
                    c) i motori di ricerca; 
                    d)  le  versioni  elettroniche  di  quotidiani  e
          riviste; 
                    e) i servizi testuali autonomi; 
                    f) i giochi d'azzardo con  posta  in  denaro,  ad
          esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e
          di fortuna; ovvero 
                    2) una comunicazione commerciale audiovisiva; 
                  b) "fornitore di  servizi  di  media",  la  persona
          fisica o giuridica cui e' riconducibile la  responsabilita'
          editoriale  della  scelta  del  contenuto  audiovisivo  del
          servizio di media audiovisivo e ne determina  le  modalita'
          di  organizzazione;  sono  escluse  dalla  definizione   di
          "fornitore di  servizi  di  media"  le  persone  fisiche  o
          giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di
          programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe
          a terzi; 
                  c) "reti di comunicazioni elettroniche", i  sistemi
          di trasmissione e,  se  del  caso,  le  apparecchiature  di
          commutazione  o  di  instradamento  e  altre  risorse   che
          consentono di trasmettere segnali via cavo,  via  radio,  a
          mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,
          comprese le reti satellitari, le  reti  terresti  mobili  e
          fisse, a commutazione  di  circuito  e  a  commutazione  di
          pacchetto, compresa Internet, le  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare dei programmi sonori e  televisivi,  i
          sistemi per il trasporto della  corrente  elettrica,  nella
          misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,
          le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo  di
          informazione trasportato; 
                  d) "operatore di rete", il  soggetto  titolare  del
          diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
          di comunicazione  elettronica  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale, via cavo o via satellite, e  di  impianti
          di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
          delle risorse frequenziali che consentono  la  trasmissione
          dei programmi agli utenti; 
                  e) "programma",  una  serie  di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media, la cui forma  ed  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della
          radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
          trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
          fisse; 
                  f)  "programmi-dati",  i  servizi  di  informazione
          costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
          reti    radiotelevisive    e    diversi    dai    programmi
          radiotelevisivi, non  prestati  su  richiesta  individuale,
          incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; 
                  g)   "palinsesto    televisivo"    e    "palinsesto
          radiofonico",  l'insieme,   predisposto   da   un'emittente
          televisiva o radiofonica,  analogica  o  digitale,  di  una
          serie  di  programmi  unificati  da  un  medesimo   marchio
          editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso
          dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle
          trasmissioni    meramente    ripetitive,    ovvero    dalla
          prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti
          di programmi,  audiovisivi  lineari,  con  possibilita'  di
          acquisto   da   parte   dell'utente   anche   nei   momenti
          immediatamente antecedenti  all'inizio  della  trasmissione
          del singolo programma, o del primo programma, nel  caso  si
          tratti di un pacchetto di programmi; 
                  h) "responsabilita' editoriale", l'esercizio di  un
          controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi,  ivi
          inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione  in
          un palinsesto cronologico, nel caso  delle  radiodiffusioni
          televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel  caso  dei
          servizi di media audiovisivi a richiesta.  All'interno  del
          presente testo unico, l'espressione "programmi  televisivi"
          deve   intendersi   equivalente   a   quella    "palinsesti
          televisivi" di cui alla lettera g); 
                  i)  "servizio  di  media  audiovisivo  lineare"   o
          "radiodiffusione  televisiva",   un   servizio   di   media
          audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per
          la  visione  simultanea  di  programmi  sulla  base  di  un
          palinsesto di programmi; 
                  l) "emittente", un fornitore di  servizi  di  media
          audiovisivi lineari, diverso  da  quelli  individuati  alle
          lettere aa) e bb); 
                  m) "servizio di  media  audiovisivo  non  lineare",
          ovvero "servizio di  media  audiovisivo  a  richiesta",  un
          servizio di media audiovisivo fornito da  un  fornitore  di
          servizi di media per la visione  di  programmi  al  momento
          scelto dall'utente e su sua  richiesta  sulla  base  di  un
          catalogo di programmi selezionati dal fornitore di  servizi
          di media; 
                  n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente
          che ha la responsabilita' editoriale nella  predisposizione
          dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva  in
          ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del  5
          per cento di pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione;  a
          trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno  il
          50 per  cento  dell'orario  di  programmazione  giornaliero
          compreso dalle 7 alle 21; 
                  o) "programmi originali autoprodotti", i  programmi
          realizzati in proprio dall'emittente,  anche  analogica,  o
          dalla sua controllante o  da  sue  controllate,  ovvero  in
          co-produzione con altra emittente, anche analogica; 
                  p) "produttori indipendenti", gli  operatori  della
          comunicazione europei che svolgono attivita' di  produzioni
          audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
          a, fornitori di servizi  media  audiovisivi  soggetti  alla
          giurisdizione italiana e, alternativamente: 
                    1) per un periodo di tre anni non destinano  piu'
          del 90 per  cento  della  propria  produzione  ad  un  solo
          fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 
                    2) sono titolari di diritti secondari; 
                  q) "fornitore di servizi interattivi associati o di
          servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce,
          al  pubblico  o  a  terzi  operatori,  servizi  di  accesso
          condizionato,  compresa   la   pay   per   view,   mediante
          distribuzione di chiavi numeriche per  l'abilitazione  alla
          visione dei programmi, alla  fatturazione  dei  servizi  ed
          eventualmente  alla  fornitura  di  apparati,  ovvero   che
          fornisce servizi della societa' dell'informazione ai  sensi
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.
          70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; 
                  r) "accesso condizionato", ogni  misura  e  sistema
          tecnico in base ai quali l'accesso in  forma  intelligibile
          al  servizio  protetto  sia  subordinato  a  preventiva   e
          individuale  autorizzazione  da  parte  del  fornitore  del
          servizio di accesso condizionato; 
                  s)  "sistema  integrato  delle  comunicazioni",  il
          settore economico  che  comprende  le  seguenti  attivita':
          stampa quotidiana e  periodica;  editoria  annuaristica  ed
          elettronica anche per  il  tramite  di  Internet;  radio  e
          servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicita'  esterna;
          iniziative  di  comunicazione  di   prodotti   e   servizi;
          sponsorizzazioni; 
                  t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il
          pubblico servizio esercitato  su  concessione  nel  settore
          radiotelevisivo  mediante  la  complessiva  programmazione,
          anche  non  informativa,  della  societa'   concessionaria,
          secondo le modalita' e nei  limiti  indicati  dal  presente
          testo unico e dalle altre norme di riferimento; 
                  u) "ambito nazionale",  l'esercizio  dell'attivita'
          di  radiodiffusione  televisiva  o  sonora   non   limitata
          all'ambito locale; 
                  v)   "ambito   locale   radiofonico",   l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con  irradiazione
          del segnale  fino  a  una  copertura  massima  di  quindici
          milioni di abitanti; 
                  z)   "ambito   locale   televisivo",    l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o  piu'
          bacini,  comunque  non  superiori  a   dieci,   anche   non
          limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per  cento
          della  popolazione  nazionale;   l'ambito   e'   denominato
          "regionale" o "provinciale" quando il bacino  di  esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione  televisiva  e'  unico  e
          ricade nel territorio di una sola regione  o  di  una  sola
          provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in
          altri  bacini;  l'espressione  "ambito  locale  televisivo"
          riportata senza specificazioni si  intende  riferita  anche
          alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; 
                  aa) "emittente televisiva analogica",  il  titolare
          di concessione o autorizzazione su frequenze  terrestri  in
          tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
          palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette  secondo
          le seguenti tipologie: 
                    1) "emittente televisiva  analogica  a  carattere
          informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette,  in
          tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese  tra
          le ore 7 e le ore 23 per non meno  di  due  ore,  programmi
          informativi,  di  cui  almeno  il   cinquanta   per   cento
          autoprodotti,   su   avvenimenti    politici,    religiosi,
          economici, sociali, sindacali o culturali; tali  programmi,
          per almeno la meta' del tempo,  devono  riguardare  temi  e
          argomenti  di  interesse  locale   e   devono   comprendere
          telegiornali diffusi per non meno  di  cinque  giorni  alla
          settimana  o,  in  alternativa,  per  centoventi  giorni  a
          semestre; 
                    2) "emittente televisiva  analogica  a  carattere
          commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          su frequenze terrestri  in  ambito  locale  ed  in  tecnica
          analogica, senza specifici obblighi di informazione; 
                    3) "emittente televisiva  analogica  a  carattere
          comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva
          in ambito locale costituita da associazione riconosciuta  o
          non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva  di  scopo
          di lucro, che  trasmette  in  tecnica  analogica  programmi
          originali  autoprodotti  a  carattere  culturale,   etnico,
          politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere  piu'
          del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di  diffusione;
          a trasmettere i predetti programmi per  almeno  il  50  per
          cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso  tra
          le ore 7 e le ore 21; 
                    4) "emittente televisiva analogica monotematica a
          carattere  sociale",  l'emittente  per  la  radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale  che  trasmette  in  tecnica
          analogica  e  dedica  almeno  il   70   per   cento   della
          programmazione monotematica quotidiana  a  temi  di  chiara
          utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi  sociali,
          classificabile come vera e propria emittente di servizio; 
                    5) "emittente  televisiva  analogica  commerciale
          nazionale", l'emittente  che  trasmette  in  chiaro  ed  in
          tecnica  analogica  prevalentemente   programmi   di   tipo
          generalista con obbligo d'informazione; 
                    6)   "emittente   analogica   di    televendite",
          l'emittente   che   trasmette    in    tecnica    analogica
          prevalentemente offerte dirette al pubblico allo  scopo  di
          fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i  beni
          immobili, i diritti e le obbligazioni; 
                  bb)  "emittente  radiofonica",   il   titolare   di
          concessione o  autorizzazione  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
          palinsesti  radiofonici   e,   se   emittente   radiofonica
          analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 
                    1)    "emittente    radiofonica    a    carattere
          comunitario",    nazionale    o     locale,     l'emittente
          caratterizzata  dall'assenza  dello  scopo  di  lucro,  che
          trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30
          per cento dell'orario di trasmissione giornaliero  compreso
          tra  le  ore  7  e  le  ore  21,  che  puo'  avvalersi   di
          sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per  cento
          di  pubblicita'  per  ogni  ora  di  diffusione;  non  sono
          considerati    programmi    originali    autoprodotti    le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari o  da  brevi  commenti  del  conduttore  della
          stessa trasmissione; 
                    2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
          locale",   l'emittente   senza   specifici   obblighi    di
          palinsesto, che comunque destina almeno  il  20  per  cento
          della programmazione settimanale all'informazione,  di  cui
          almeno il 50 per cento all'informazione locale,  notizie  e
          servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non  meno
          di sessantaquattro ore settimanali; 
                    3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente
          senza   particolari   obblighi,   salvo   la   trasmissione
          quotidiana di giornali radio; 
                  cc) "opere europee": 
                    1)  le  opere  che   rientrano   nelle   seguenti
          tipologie: 
                    1.1) le opere originarie di Stati membri; 
                    1.2) le opere originarie di Stati  terzi  europei
          che siano parti della convenzione europea sulla televisione
          transfrontaliera  del   Consiglio   d'Europa,   firmata   a
          Strasburgo il 5 maggio 1989  e  ratificata  dalla  legge  5
          ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2); 
                    1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di  accordi
          conclusi nel settore audiovisivo  tra  l'Unione  europea  e
          paesi terzi e che  rispettano  le  condizioni  definite  in
          ognuno di tali accordi; 
                    1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3)
          si applicano a condizione che  le  opere  originarie  degli
          Stati membri non siano soggette  a  misure  discriminatorie
          nel paese terzo interessato; 
                    2) le opere di cui ai numeri  1.1)  e  1.2)  sono
          opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori
          e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui  ai
          numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle  tre  condizioni
          seguenti: 
                    2.1)  esse  sono  realizzate  da   uno   o   piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 
                    2.2) la produzione delle opere avviene  sotto  la
          supervisione  e  il  controllo  effettivo  di  uno  o  piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 
                    2.3) il  contributo  dei  co-produttori  di  tali
          Stati e' prevalente nel costo totale della  coproduzione  e
          questa  non  e'  controllata  da  uno  o  piu'   produttori
          stabiliti al di fuori di tali Stati; 
                    3) le opere che non sono opere europee  ai  sensi
          del numero 1) ma che sono prodotte nel  quadro  di  accordi
          bilaterali di coproduzione  conclusi  tra  Stati  membri  e
          paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
          la quota a carico dei produttori  dell'Unione  europea  nel
          costo complessivo della produzione sia maggioritaria e  che
          la produzione non sia controllata da uno o piu'  produttori
          stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; 
                  dd)   "comunicazione   commerciale    audiovisiva",
          immagini, siano esse sonore o non,  che  sono  destinate  a
          promuovere, direttamente  o  indirettamente,  le  merci,  i
          servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica  che
          esercita   un'attivita'   economica   e   comprendenti   la
          pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la televendita
          e l'inserimento di prodotti. Tali immagini  accompagnano  o
          sono inserite in un  programma  dietro  pagamento  o  altro
          compenso o a fini di autopromozione; 
                  ee)  "pubblicita'  televisiva",   ogni   forma   di
          messaggio televisivo trasmesso  dietro  pagamento  o  altro
          compenso, ovvero a fini di  autopromozione,  da  un'impresa
          pubblica o privata o da una persona fisica  nell'ambito  di
          un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o  di  una
          libera professione, allo scopo di promuovere la  fornitura,
          dietro pagamento, di beni o di  servizi,  compresi  i  beni
          immobili, i diritti e le obbligazioni; 
                  ff) "spot pubblicitario", una forma di  pubblicita'
          televisiva  a  contenuto  predeterminato,  trasmessa  dalle
          emittenti radiofoniche e  televisive,  sia  analogiche  che
          digitali; 
                  gg)    "comunicazione    commerciale    audiovisiva
          occulta", la presentazione  orale  o  visiva  di  beni,  di
          servizi, del nome, del marchio  o  delle  attivita'  di  un
          produttore di beni o di  un  fornitore  di  servizi  in  un
          programma,  qualora  tale  presentazione  sia   fatta   dal
          fornitore  di  servizi  di  media  per   perseguire   scopi
          pubblicitari e possa ingannare il  pubblico  circa  la  sua
          natura. Tale presentazione si  considera  intenzionale,  in
          particolare, quando  e'  fatta  dietro  pagamento  o  altro
          compenso; 
                  hh)   "sponsorizzazione",   ogni   contributo    di
          un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica,  non
          impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o
          nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento  di
          servizi  o  programmi  di  media  audiovisivi  al  fine  di
          promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la  propria
          immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti; 
                  ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse  al
          pubblico allo scopo di fornire, dietro  pagamento,  beni  o
          servizi,  compresi  i  beni  immobili,  i  diritti   e   le
          obbligazioni; 
                  ll)  "inserimento  di  prodotti",  ogni  forma   di
          comunicazione   commerciale   audiovisiva   che    consiste
          nell'inserire o nel fare riferimento a un  prodotto,  a  un
          servizio o a un marchio cosi' che appaia all'interno di  un
          programma dietro pagamento o altro compenso; 
                  mm) "telepromozione",  ogni  forma  di  pubblicita'
          consistente  nell'esibizione  di  prodotti,   presentazione
          verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
          o  di  un  fornitore  di  servizi,   fatta   dall'emittente
          televisiva  o  radiofonica,  sia  analogica  che  digitale,
          nell'ambito di un  programma,  al  fine  di  promuovere  la
          fornitura,  dietro  compenso,  dei  beni  o   dei   servizi
          presentati o esibiti; 
                  nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni; 
                  oo)  "Ministero",  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico. 
                2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano  per
          analogia ai servizi radiofonici. Laddove  non  diversamente
          specificato,  sponsorizzazione  e  televendita  comprendono
          anche le attivita' svolte  a  mezzo  della  radiodiffusione
          sonora.».