Art. 2 Opera di espressione originale italiana 1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana e' l'opera europea, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie: a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purche' l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera; b) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalita' italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente comma; c) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana e' prevalentemente finanziaria, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera g), che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti: 1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata; 2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identita', della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante; d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identita', della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: «Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di: a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020. 3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua. Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. 1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata al 17 per cento, a decorrere dal 2020. 3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata: a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. 4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti. 5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione. Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni; b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento. 1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri: a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 3 per cento; b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale e' effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. 3. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti. 4. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale. 5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. 6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»: «Art. 2. - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.».