Art. 2 
 
               Opera di espressione originale italiana 
 
  1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e  di
investimento da parte di fornitori di servizi  di  media  audiovisivi
lineari e  a  richiesta  previsti,  rispettivamente,  dagli  articoli
44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana e' l'opera
europea, di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  del  presente
regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie: 
    a) le  opere  europee  in  cui  la  ripresa  sonora  diretta  sia
integralmente  o  in  misura  pari  almeno  al  50%  del   minutaggio
complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani;  nel  caso  di
opere  ambientate,  anche  in  parte,  in  regioni  italiane  in  cui
risiedono le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge
15 dicembre 1999, n. 482, o nelle  quali  siano  presenti  personaggi
provenienti  dalle  medesime  regioni,  le   relative   lingue   sono
equiparate alla  lingua  italiana  purche'  l'utilizzo  della  lingua
risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera; 
    b) le opere cinematografiche, televisive e web  di  finzione,  di
animazione e  di  documentario  originali  che  abbiano  ottenuto  il
riconoscimento della nazionalita' italiana ai sensi del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017  o  delle  norme
vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione  delle  opere
di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  g),  fatto  salvo  quanto
stabilito alla lettera c) del presente comma; 
    c) le opere cinematografiche, televisive e web  di  finzione,  di
animazione e di  documentario  originali  in  cui  la  partecipazione
dell'impresa italiana e' prevalentemente finanziaria,  come  definite
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  g),  che  abbiano  ottenuto  il
riconoscimento della coproduzione con provvedimento  della  Direzione
generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno  dei  seguenti
requisiti: 
      1) siano realizzate nell'ambito di un  accordo  tra  un'impresa
italiana e un'impresa estera che prevede la successiva  realizzazione
di un'altra opera in  coproduzione  internazionale  o  di  produzione
internazionale, in cui la partecipazione  dell'impresa  italiana  sia
maggioritaria rispetto a quella della  impresa  non  italiana  e  che
possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche  analoghe
e comparabili all'opera considerata; 
      2) abbiano contenuti di  espressione  originale  italiana,  con
riferimento a elementi della cultura, della  storia,  dell'identita',
della creativita' e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100  punti
in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le  sole  opere  di
animazione, alla tabella 2 allegate al presente  regolamento  di  cui
costituiscono parte integrante; 
    d)  le  opere  europee,  diverse  dalle  opere  cinematografiche,
televisive e  web  di  finzione,  di  animazione  e  dai  documentari
originali, che abbiano contenuti di espressione  originale  italiana,
con   riferimento   a   elementi   della   cultura,   della   storia,
dell'identita', della creativita' e  dei  luoghi,  per  un  punteggio
minimo di 100 punti in base  ai  parametri  di  cui  alla  tabella  1
allegata al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 44-bis,  44-ter  e
          44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: 
              «Art. 44-bis (Obblighi di  programmazione  delle  opere
          europee  da  parte  dei  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di  media
          audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
          parte del proprio tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo
          destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi
          televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 
              2. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  alle  opere  di
          espressione  originale  italiana,  ovunque   prodotte,   e'
          riservata una sotto quota della quota prevista per le opere
          europee di cui al comma 1 nella misura di: 
                a)  almeno  la  meta',  per  la  concessionaria   del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; 
                b) almeno  un  terzo,  per  gli  altri  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi lineari; tale quota e' ridotta
          a un quinto per l'anno 2020. 
              3. Nella  fascia  oraria  dalle  ore  18  alle  23,  la
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale riserva almeno il  12  per  cento
          del tempo di  diffusione,  escluso  il  tempo  destinato  a
          notiziari,  manifestazioni  sportive,  giochi   televisivi,
          pubblicita', servizi di teletext  e  televendite,  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di  animazione,
          documentari originali di  espressione  originale  italiana,
          ovunque  prodotte;  almeno  un  quarto  di  tale  quota  e'
          riservata a opere cinematografiche di espressione originale
          italiana ovunque prodotte. 
              4. Le percentuali di cui ai commi  1,  2  e  3  debbono
          essere rispettate su base annua. 
              Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere  europee
          dei fornitori di servizi di media audiovisivi  lineari).  -
          1. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari,
          diversi  dalla   concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiofonico,  televisivo  e  multimediale,   riservano   al
          pre-acquisto o all'acquisto  o  alla  produzione  di  opere
          europee una quota  dei  propri  introiti  netti  annui  non
          inferiore al dieci per cento, da  destinare  interamente  a
          opere prodotte da produttori  indipendenti.  Tali  introiti
          sono  quelli  che   il   soggetto   obbligato   ricava   da
          pubblicita',  da  televendite,  da   sponsorizzazioni,   da
          contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
          provvidenze pubbliche e da offerte televisive  a  pagamento
          di programmi di carattere non sportivo di cui  esso  ha  la
          responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo e' innalzata: 
                a) all'11,5 per cento, da destinare a opere  prodotte
          da produttori indipendenti, per l'anno 2020; 
                b) al 12,5 per cento, da destinare a  opere  prodotte
          da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. 
              1-bis.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al  comma  1  sia
          riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
          prodotte da produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
          anni. 
              2. I fornitori di servizi di media audiovisivi  lineari
          diversi  dalla   concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del
          palinsesto, riservano altresi' alle opere  cinematografiche
          di espressione  originale  italiana,  ovunque  prodotte  da
          produttori  indipendenti,  una  sotto  quota  della   quota
          prevista per le opere europee di cui al  comma  1  pari  ad
          almeno il 3,2 per cento dei propri  introiti  netti  annui,
          come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale  di  cui
          al primo periodo e' innalzata al 3,5 per cento a  decorrere
          dal  2020.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 
              3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo  e  multimediale  riserva  al   pre-acquisto   o
          all'acquisto o alla produzione di opere europee  una  quota
          dei  propri  ricavi  complessivi  annui  non  inferiore  al
          quindici  per  cento,  da  destinare  interamente  a  opere
          prodotte  da  produttori  indipendenti.  Tali  ricavi  sono
          quelli   derivanti   dal   canone   relativo    all'offerta
          radiotelevisiva, nonche'  i  ricavi  pubblicitari  connessi
          alla  stessa,  al  netto  degli   introiti   derivanti   da
          convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
          di beni  e  servizi,  e  secondo  le  ulteriori  specifiche
          contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale  di
          cui al primo periodo  e'  innalzata  al  17  per  cento,  a
          decorrere dal 2020. 
              3-bis.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno alla meta'  delle  quote  di  cui  al  comma  3  sia
          riservata a opere di espressione originale italiana ovunque
          prodotte da produttori  indipendenti  negli  ultimi  cinque
          anni. 
              4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e multimediale,  tenuto  conto  del  palinsesto,
          riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione
          originale  italiana,   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti, una sotto quota della quota prevista  per  le
          opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il  3,6  per
          cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai
          sensi del comma 3. La percentuale di cui al  primo  periodo
          e' innalzata: 
                a) al 4 per cento nel 2020; 
                b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. 
              4-bis.  Il  regolamento  o   i   regolamenti   di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per  cento
          delle  quote  di  cui  al  comma  4  sia   riservato   alla
          coproduzione    ovvero    al    preacquisto    di     opere
          cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque
          prodotte da produttori indipendenti. 
              5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
          televisivo e  multimediale  riserva  a  opere  prodotte  da
          produttori  indipendenti  e  specificamente  destinate   ai
          minori una ulteriore sotto quota non  inferiore  al  7  per
          cento della quota prevista per le opere europee di  cui  al
          comma 3, di cui almeno il 65  per  cento  e'  riservato  ad
          opere d'animazione. 
              Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori  di  servizi  di
          media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi
          di   media   audiovisivi   a   richiesta   soggetti    alla
          giurisdizione italiana promuovono la  produzione  di  opere
          europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: 
                a)  gli   obblighi   di   programmazione   di   opere
          audiovisive europee  realizzate  entro  gli  ultimi  cinque
          anni, in misura non  inferiore  al  trenta  per  cento  del
          proprio catalogo, secondo quanto previsto  con  regolamento
          dell'Autorita'.  Per  i  fornitori  di  servizi  di   media
          audiovisivi a richiesta che prevedono il  pagamento  di  un
          corrispettivo  specifico  per  la  fruizione   di   singoli
          programmi, la predetta quota  si  calcola  sui  titoli  del
          catalogo e non si applica l'obbligo  di  programmazione  di
          opere audiovisive europee realizzate  negli  ultimi  cinque
          anni; 
                b) gli obblighi di investimento in opere  audiovisive
          europee prodotte da produttori indipendenti in misura  pari
          al 12,5 per  cento  dei  propri  introiti  netti  annui  in
          Italia,   secondo   quanto   previsto    con    regolamento
          dell'Autorita'. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  comma  1-bis,  gli
          obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono
          fissati in misura pari al 15 per cento. 
              1-bis.  Con  regolamento  dell'Autorita'  da  adottare,
          sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e
          il Ministero dello sviluppo economico, la quota di  cui  al
          comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in  misura  non
          superiore  al  20  per  cento,  in  relazione  a  modalita'
          d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita
          equilibrata del sistema produttivo  audiovisivo  nazionale,
          nonche' sulla base dei seguenti criteri: 
                a) il mancato stabilimento di una sede  operativa  in
          Italia e l'impiego di un numero di dipendenti  inferiore  a
          venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore del regolamento dell'Autorita',  comporta
          l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera  b),  fino
          al 3 per cento; 
                b) il mancato riconoscimento in  capo  ai  produttori
          indipendenti   di   una   quota   di   diritti    secondari
          proporzionale  all'apporto   finanziario   del   produttore
          all'opera   in   relazione   alla   quale   e'   effettuato
          l'investimento, ovvero l'adozione di  modelli  contrattuali
          da cui derivi un ruolo meramente esecutivo  dei  produttori
          indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
          1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 
              1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di  cui  al  comma
          1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni  e  le
          attivita'  culturali  e   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, entro due anni dalla data della sua  entrata  in
          vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione  allo
          sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
          della relazione annuale di cui  all'articolo  44-quinquies,
          comma 4. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli obblighi di cui
          al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori  di
          servizi di media  audiovisivi  a  richiesta  che  hanno  la
          responsabilita'   editoriale   di   offerte   rivolte    ai
          consumatori in Italia, anche se stabiliti  in  altro  Stato
          membro. 
              3. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  presente
          articolo prevede, tra l'altro,  le  modalita'  con  cui  il
          fornitore  di  servizio  di  media   audiovisivo   assicura
          adeguato rilievo  alle  opere  europee  nei  cataloghi  dei
          programmi offerti  e  definisce  la  quantificazione  degli
          obblighi con riferimento alle  opere  europee  prodotte  da
          produttori indipendenti. 
              4. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  presente
          articolo e' adottato nel rispetto  delle  disposizioni,  in
          quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter
          e 44-quinquies, nonche' del principio di  promozione  delle
          opere audiovisive europee. In particolare, il  regolamento,
          nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di
          programmazione, prevede, indipendentemente dagli  eventuali
          metodi, procedimenti o algoritmi  usati  dai  fornitori  di
          servizi   media   audiovisivi   a    richiesta    per    la
          personalizzazione   dei   profili   degli   utenti,   anche
          l'adozione di strumenti quali la previsione di una  sezione
          dedicata nella  pagina  principale  di  accesso  o  di  una
          specifica categoria per la ricerca delle opere in  catalogo
          e l'uso di  una  quota  di  opere  europee  nelle  campagne
          pubblicitarie o di promozione dei servizi  forniti.  Per  i
          fornitori di servizi di media audiovisivi a  richiesta  che
          prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la
          fruizione  di  singoli  programmi,  tra  le  modalita'   di
          assolvimento  degli  obblighi  sono   compresi   anche   il
          riconoscimento al titolare del diritto della  remunerazione
          legata  al  successo  commerciale  dell'opera  e  i   costi
          sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima
          sulla piattaforma digitale. 
              5. Una quota  non  inferiore  al  50  per  cento  della
          percentuale prevista per le opere  europee  rispettivamente
          al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata
          alle  opere  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
          prodotte  negli   ultimi   cinque   anni,   da   produttori
          indipendenti.  Il  regolamento  o  i  regolamenti  di   cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno ad un quinto della sotto quota  di  investimento  di
          cui   al   presente   comma,   sia   riservato   a    opere
          cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento
          riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. 
              6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita'
          di cui al presente articolo si applicano a partire  dal  1°
          gennaio 2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  15
          dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di  tutela
          delle minoranze linguistiche storiche»: 
              «Art. 2. -  1.  In  attuazione  dell'articolo  6  della
          Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti
          dagli organismi europei  e  internazionali,  la  Repubblica
          tutela la lingua e la cultura delle  popolazioni  albanesi,
          catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di  quelle
          parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
          ladino, l'occitano e il sardo.».