Art. 3 Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana e' dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal fornitore di sevizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera medesima o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione, rilasciata ai sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla base del modello predisposto dalla medesima Direzione e pubblicato sul sito web istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente regolamento, contenente le seguenti indicazioni: a) sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l'istanza si intende accolta. 3. Avverso tale comunicazione i soggetti interessati possono proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo si pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa. 4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana puo' essere effettuata anche d'ufficio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.
Note all'art. 3: - Il Capo III - Sezione V (articoli 46, 47, 48 e 49) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Semplificazione della documentazione amministrativa» - Per il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 1.