Art. 3 
 
Riconoscimento della qualifica  di  opera  di  espressione  originale
                              italiana 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  il  possesso  dei
requisiti per  la  qualifica  di  opera  audiovisiva  di  espressione
originale italiana e' dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese
cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal
fornitore di sevizi di media audiovisivi in possesso dei  diritti  di
sfruttamento dell'opera  medesima  o  dal  titolare  dei  diritti  di
sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione,  rilasciata  ai
sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione  V  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  trasmessa
alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo,  sulla  base  del  modello
predisposto dalla  medesima  Direzione  e  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente
regolamento, contenente le seguenti indicazioni: 
    a) sussistenza delle condizioni  previste  in  almeno  una  delle
tipologie di opere europee di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo
2 del presente regolamento. 
  2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,  la
Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati
che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere
a) e b). In  mancanza  della  comunicazione  nel  termine  stabilito,
l'istanza si intende accolta. 
  3.  Avverso  tale  comunicazione  i  soggetti  interessati  possono
proporre, entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  medesima,
istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo si
pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza
si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa. 
  4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale
italiana puo'  essere  effettuata  anche  d'ufficio  dalla  Direzione
generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo,  verificato  il  possesso  dei  requisiti
previsti nel presente regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il Capo III - Sezione V (articoli 46, 47,  48  e  49)
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 reca: 
                «Semplificazione della documentazione amministrativa» 
              - Per il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo
          31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note all'art. 1.