Art. 4 Elenco delle opere di espressione originale italiana 1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L'inserimento di un'opera nell'elenco ha esclusivamente valore di pubblicita' notizia.