Art. 4 
 
        Elenco delle opere di espressione originale italiana 
 
  1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali   e   per   il   turismo   provvede
tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana
in un apposito elenco, pubblicato sul sito  web  istituzionale  della
Direzione  stessa.   L'inserimento   di   un'opera   nell'elenco   ha
esclusivamente valore di pubblicita' notizia.