Art. 6 Disposizioni finali e transitorie 1. Gli articoli 3 e 4 del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento». 3. Le istanze per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana, gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte secondo le modalita' previste dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 gennaio 2021 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 535
Note all'art. 6: - Il decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento» abrogato dal presente regolamento e' pubblicato, per estratto,nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013 n. 54.