IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 4; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 998; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, in particolare, l'articolo 19-ter; Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e in particolare l'articolo 1, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 6, comma 19; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l'articolo 205; Considerata la necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione dei servizi di continuita' marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nellemore della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, e di garantire il diritto alla mobilita' delle persone ealla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale; Considerata la necessita' ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Considerata, altresi', la necessita' ed urgenza di individuare modalita' di svolgimento dell'attivita' crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicita' e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della cultura; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori 1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuita' marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilita' delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione puo' essere prorogata per ulteriori trenta giorni. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.