Art. 3 
 
Disposizioni urgenti per il  traffico  crocieristico  e  delle  merci
                       nella laguna di Venezia 
 
  1.  Al  fine  di   contemperare   lo   svolgimento   dell'attivita'
crocieristica nel territorio di Venezia e della  sua  laguna  con  la
salvaguardia  dell'unicita'  e  delle   eccellenze   del   patrimonio
culturale,  paesaggistico   e   ambientale   di   detto   territorio,
l'Autorita' di sistema portuale del  Mare  Adriatico  Settentrionale,
entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione,  procede  all'esperimento  di  un  concorso   di   idee
articolato in due fasi, ai sensi  dell'articolo  156,  comma  7,  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avente  ad  oggetto
l'elaborazione di proposte ideative e  di  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di  punti
di attracco fuori  dalle  acque  protette  della  laguna  di  Venezia
utilizzabili dalle navi adibite al  trasporto  passeggeri  di  stazza
lorda superiore a 40.000 tonnellate  e  dalle  navi  portacontenitori
adibite  a  trasporti  transoceanici,  anche  tenendo   conto   delle
risultanze di eventuali studi esistenti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  autorizzata,  nell'anno
2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.