La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali 
 
  1. Al fine di favorire la natalita', di sostenere la genitorialita'
e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile,  il  Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega  per
la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, uno o piu'  decreti  legislativi  volti  a  riordinare,
semplificare e potenziare, anche in  via  progressiva,  le  misure  a
sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e  universale.
Tale assegno, basato sul principio  universalistico,  costituisce  un
beneficio economico attribuito  progressivamente  a  tutti  i  nuclei
familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai
sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione  del
beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e  d),
sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle
predette risorse. 
  2.  Oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  specifici  di   cui
all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1  osservano  i
seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 e' assicurato per ogni
figlio a carico con criteri di universalita'  e  progressivita',  nei
limiti stabiliti dalla presente legge; 
    b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e'  modulato  sulla
base  della  condizione  economica   del   nucleo   familiare,   come
individuata  attraverso  l'indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE) o sue  componenti,  tenendo  conto  dell'eta'  dei
figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro  per
il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; 
    c) ai fini  dell'accesso  e  per  il  calcolo  delle  prestazioni
sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il  computo
di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE  fino
al suo eventuale azzeramento; 
    d) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile  con  la
fruizione del reddito di cittadinanza,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e' corrisposto congiuntamente ad
esso con le modalita' di  erogazione  del  reddito  di  cittadinanza.
Nella   determinazione   dell'ammontare    complessivo    si    tiene
eventualmente conto della quota del beneficio economico  del  reddito
di cittadinanza attribuibile ai componenti di  minore  eta'  presenti
nel  nucleo  familiare,  sulla  base  di  parametri  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del  decreto-legge  n.  4
del 2019; 
    e) l'assegno di  cui  al  comma  1  non  e'  considerato  per  la
richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali  agevolate,  dei
trattamenti assistenziali e di altri benefici e  prestazioni  sociali
previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse
di lavoro  volte  all'inclusione  o  all'avvicinamento  in  attivita'
lavorative di persone con disabilita' non sono  considerate  ai  fini
dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso; 
    f) l'assegno di cui al comma 1 e' ripartito in pari misura tra  i
genitori ovvero, in loro assenza, e'  assegnato  a  chi  esercita  la
responsabilita'  genitoriale.  In  caso  di  separazione  legale   ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto  o  condiviso
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra  i
genitori; 
    g) l'assegno di cui al comma 1 e' concesso nella forma di credito
d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; 
    h) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile  con  la
fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore  dei  figli  a
carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  di
Bolzano e dagli enti locali; 
    i) e' istituito un organismo  aperto  alla  partecipazione  delle
associazioni  familiari  maggiormente  rappresentative,  al  fine  di
monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al
comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto  organismo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Ai suoi  componenti  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale  dello
stato  civile  informa  le  famiglie  sul  beneficio  previsto  dalla
presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h),  della
legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle  attivita'  previste  dal  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».  
              - Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2,  comma
          4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          gennaio 2019, n. 245: 
                «Art. 1 (Reddito di cittadinanza) - 1. E'  istituito,
          a  decorrere  dal  mese  di  aprile  2019,  il  Reddito  di
          cittadinanza, di seguito  denominato  «Rdc»,  quale  misura
          fondamentale di politica attiva del lavoro a  garanzia  del
          diritto  al  lavoro,  di  contrasto  alla  poverta',   alla
          disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta  a
          favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,  alla
          formazione e alla cultura  attraverso  politiche  volte  al
          sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
          rischio di emarginazione nella societa'  e  nel  mondo  del
          lavoro.  Il  Rdc  costituisce  livello   essenziale   delle
          prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 
              2. Per i nuclei familiari  composti  esclusivamente  da
          uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a  67  anni,
          adeguata agli incrementi della  speranza  di  vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, il Rdc  assume  la  denominazione  di  Pensione  di
          cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'  delle
          persone anziane. I requisiti per l'accesso e le  regole  di
          definizione del beneficio economico, nonche'  le  procedure
          per la gestione dello stesso, sono  le  medesime  del  Rdc,
          salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia'
          beneficiari del Rdc, la Pensione  di  cittadinanza  decorre
          dal  mese  successivo   a   quello   del   compimento   del
          sessantasettesimo anno di eta' del  componente  del  nucleo
          piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.» 
              «Art. 2. (Beneficiari) 
              (Omissis). 
              4. Il parametro della scala di equivalenza, di  cui  al
          comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per  il  primo
          componente del nucleo familiare ed e' incrementato  di  0,4
          per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e
          di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore  eta',  fino
          ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2  nel
          caso in cui nel nucleo familiare siano presenti  componenti
          in   condizione   di   disabilita'   grave   o    di    non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».  
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1,  lettera  h),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del
          13 agosto 2015, prevede: 
                «Art. 1 (Carta della cittadinanza digitale). - 1.  Al
          fine di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
          attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione  e
          della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati,
          i documenti e i servizi  di  loro  interesse  in  modalita'
          digitale, nonche' al fine di garantire  la  semplificazione
          nell'accesso  ai  servizi  alla   persona,   riducendo   la
          necessita' dell'accesso fisico  agli  uffici  pubblici,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          invarianza delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione  vigente,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  volti  a   modificare   e   integrare,   anche
          disponendone     la     delegificazione,     il      codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  di  seguito  denominato
          «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                  (Omissis); 
              h) semplificare le condizioni di esercizio dei  diritti
          e  l'accesso  ai  servizi  di  interesse  dei  cittadini  e
          assicurare  la  conoscibilita'  della  normativa  e   degli
          strumenti   di   sostegno   della   maternita'   e    della
          genitorialita' corrispondenti al profilo  dei  richiedenti,
          attraverso  l'utilizzo  del  sito  internet   dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  collegato  con  i  siti
          delle amministrazioni regionali  e  locali,  attivabile  al
          momento  dell'iscrizione  anagrafica  della  figlia  o  del
          figlio nato o adottato, secondo modalita' e  procedure  che
          garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;».