Art. 5 
 
         Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  all'articolo  1  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono
essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui
all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura  di
cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti medesimi. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1° aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia