Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  discendenti
dall'attuazione  degli  articoli  2  e  3  del  Protocollo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 5.189  annui  a
decorrere  dall'anno  2020,  e  dalle   rimanenti   spese   derivanti
dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro  4.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.