Art. 20 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2019/1238,  sul
  prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) 
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui  fondi
pensione (COVIP)  come  autorita'  competente  per  le  procedure  di
registrazione e di annullamento  della  registrazione,  nonche'  come
unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorita'
competenti degli Stati membri  e  di  comunicazioni  con  l'Autorita'
europea  delle   assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
professionali (EIOPA); individuare e designare le autorita' nazionali
competenti, ai  fini  dello  svolgimento  delle  altre  attivita'  di
vigilanza previste dal medesimo regolamento,  tra  cui  la  vigilanza
sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia  di
governo e di controllo del  prodotto  in  coerenza  con  il  generale
assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra
la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze
previste in materia di autorizzazione alla costituzione  delle  forme
pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo
forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorita'; 
    b) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  a)
i poteri previsti dal  regolamento  (UE)  2019/1238,  ivi  inclusi  i
poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto
rispettivamente  previsti  dagli  articoli  62  e  63  del   medesimo
regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi  della  lettera
a); 
    c) individuare nella COVIP  l'autorita'  nazionale  competente  a
effettuare  la  pubblicazione  nel  proprio   sito   internet   delle
disposizioni nazionali, primarie e secondarie,  di  cui  all'articolo
12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238,  prevedendo  che  la
Banca d'Italia, la CONSOB  e  l'IVASS  garantiscano  un  collegamento
diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione; 
    d) definire per i prodotti pensionistici  individuali  paneuropei
(PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252,  anche  prevedendo  l'obbligo  della  sussistenza  di
requisiti che garantiscano al risparmiatore in  PEPP  un  livello  di
tutela almeno analogo a  quello  derivante  dalla  sottoscrizione  di
forme pensionistiche complementari gia' esistenti; 
    e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3,  del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai  fornitori  di
PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni  pensionistiche
aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238,
basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo  da  permettere
la confrontabilita' con i prodotti nazionali; 
    f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del
2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2019/1238, che consente di determinare  le  condizioni  relative
alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP; 
    g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2,  del
regolamento  (UE)  2019/1238,  che  consente  di  prevedere  che   la
richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP  sia  presentata
in forma scritta e che questi abbia  anche  il  diritto  di  ricevere
comunicazione, in forma scritta, da  parte  del  fornitore  di  PEPP,
dell'accoglimento della stessa; 
    h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3,  del
regolamento  (UE)  2019/1238,  che,  nel   caso   di   richiesta   di
trasferimento del risparmiatore  in  PEPP,  consente  di  fissare  le
commissioni e gli oneri  addebitati  al  risparmiatore  in  PEPP  dal
fornitore di  PEPP  trasferente,  per  la  chiusura  del  conto  PEPP
detenuto presso di esso, ad un limite  inferiore  rispetto  a  quello
previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel
caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di
effettuare il trasferimento presso altro fornitore di  PEPP  con  una
frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo  3,
dello stesso regolamento; 
    i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del
2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti  la
fase di decumulo  e  le  erogazioni  del  sottoconto  nazionale,  ivi
incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio  della  fase  di
decumulo; 
    l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3,  del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure  volte  a
privilegiare la rendita vitalizia quale  forma  di  erogazione  della
prestazione, coordinando e collegando tali  misure  alla  definizione
del trattamento fiscale di cui alla lettera d); 
    m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4,  del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni
che devono sussistere affinche' lo Stato possa  esigere  il  rimborso
dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in  PEPP  ai
sensi della lettera c); 
    n) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  a)
il potere di imporre le sanzioni e  le  altre  misure  amministrative
previste  dall'articolo  67,  paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)
2019/1238 per le violazioni previste dal  paragrafo  2  del  medesimo
articolo 67 e per le violazioni di ulteriori  obblighi  previsti  dal
regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei  limiti  nonche'
delle procedure previsti dalle  disposizioni  nazionali  vigenti  che
disciplinano l'esercizio del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle
autorita' anzidette, avuto riguardo alla ripartizione  di  competenze
secondo  i  principi  indicati  nella   lettera   a);   le   sanzioni
amministrative pecuniarie devono essere non inferiori  nel  minimo  a
500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto  dall'articolo
67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238; 
    o) prevedere che, per  stabilire  il  tipo  e  il  livello  delle
sanzioni e delle altre misure amministrative  previste  dall'articolo
67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle
circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68,  paragrafo  2,  del
medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che
impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo
le  previsioni  dell'articolo  69  del  medesimo   regolamento   (UE)
2019/1238; 
    p) apportare alla normativa  vigente  tutte  le  modifiche  e  le
integrazioni necessarie a  dare  adeguamento  alle  disposizioni  del
regolamento  (UE)  2019/1238  e  alle  inerenti  norme  tecniche   di
regolamentazione e di attuazione della Commissione  europea  previste
dal medesimo regolamento; 
    q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le  autorita'
di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle  disposizioni
emanate ai sensi del presente articolo. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  sul  prodotto  pensionistico  individuale
          paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252
          (Disciplina delle forme pensionistiche  complementari),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S.O.