Art. 21 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1153,  che  reca   disposizioni   per   agevolare   l'uso   di
  informazioni finanziarie e di altro tipo  a  fini  di  prevenzione,
  accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e  che
  abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio 
 
  1. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
sono adottati previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e  di
competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al  fine  di  tenere
conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti  e  delle
prerogative  delle  autorita'  e  degli  organismi  interessati,  ivi
compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario
dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo; 
    b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle  informazioni
sui conti  bancari,  di  cui  all'articolo  4  della  direttiva  (UE)
2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie  e  di  analisi
finanziarie, di cui all'articolo 7 della  medesima  direttiva,  siano
previsti  quando  tali  informazioni  e  analisi  finanziarie   siano
necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito
di un procedimento per l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a  tal  fine  e  in
ossequio al principio di cui alla lettera a): 
      1) quale autorita' di cui all'articolo 3,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale  per  il  recupero  dei
beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del  regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269; 
      2) le autorita' di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  della
direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
    c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo  12,  comma  8,
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  agevolare  la
cooperazione tra le Forze di polizia di cui  all'articolo  16,  primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalita' definite
d'intesa tra le medesime Forze di polizia. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 21: 
              - La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, che reca disposizioni per agevolare l'uso di
          informazioni  finanziarie  e  di  altro  tipo  a  fini   di
          prevenzione,  accertamento,  indagine  o  perseguimento  di
          determinati reati, e che abroga la  decisione  2000/642/GAI
          del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019,
          n. L 186. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il titolo II del libro I del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2011,  n.  226,  S.O.,  e'
          cosi' rubricato: 
                «Libro I 
                Le misure di prevenzione 
                Titolo II 
                Le misure di prevenzione patrimoniali». 
              - Il testo dell'articolo 4 del  decreto  del  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
          agosto 2000, n. 269 (Regolamento  istitutivo  dell'anagrafe
          dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo
          20, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2  ottobre  2000,  n.  230,  cosi'
          recita: 
              «Art.  4  (Soggetti  abilitati  ad  avanzare  richiesta
          d'accesso  all'anagrafe).  -  1.  La  richiesta  al  centro
          operativo e la  utilizzazione  degli  elementi  informativi
          acquisiti  sono   consentite   per   l'espletamento   delle
          attivita' fiscali previste dalla legge, degli  accertamenti
          finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della  prova  e
          delle fonti di prova nel corso di un  procedimento  penale,
          sia  in  fase  di  indagini  preliminari,  sia  nelle  fasi
          processuali  successive,  ovvero  degli   accertamenti   di
          carattere patrimoniale  per  le  finalita'  di  prevenzione
          previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge   e   per
          l'applicazione delle misure di prevenzione. 
              2. Le richieste possono essere avanzate: 
                a) dall'autorita' giudiziaria, ai sensi delle vigenti
          disposizioni del codice di procedura penale,  ovvero  dagli
          ufficiali di  polizia  giudiziaria  delegati  dal  pubblico
          ministero o specificamente designati  dal  responsabile,  a
          livello centrale, dei servizi di cui  all'articolo  12  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
                b) dall'Ufficio italiano dei cambi,  nell'adempimento
          delle disposizioni di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5  luglio  1991,  n.  197,  cosi'  come   sostituito
          dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.
          153; 
                c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della  polizia
          - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori
          e dal direttore della  Direzione  investigativa  antimafia,
          quando ricorrono le circostanze di cui al comma  1,  ovvero
          quelle di cui all'articolo 118,  comma  1,  del  codice  di
          procedura penale; 
                d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo
          tributario (SECIT), dai funzionari del  Dipartimento  delle
          entrate o dagli ufficiali  della  Guardia  di  finanza,  su
          autorizzazione, rispettivamente, del direttore  del  SECIT,
          del   direttore   centrale   per   l'accertamento   e    la
          programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei
          comandanti regionali della Guardia di finanza; 
                e) dal comandante  del  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della Guardia di finanza. 
              3. Nei casi di grave pregiudizio per  la  tutela  degli
          interessi   attinenti    alla    sicurezza    interna    ed
          internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri puo' disporre che le richieste relative a  persone
          o conti e depositi specificamente individuati con  apposito
          provvedimento  trasmesso   al   centro   operativo,   siano
          sottoposte a preventiva autorizzazione.  In  tali  casi  il
          centro   operativo   informa   immediatamente   l'autorita'
          richiedente   della   necessita'   di    acquisire    detta
          autorizzazione.  Sulla  richiesta  di   autorizzazione   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri  si  pronuncia  entro
          trenta giorni. 
              4. Le modalita' di inoltro al  centro  operativo  delle
          richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto
          o di deposito di cui all'articolo 1, comma  1,  nonche'  le
          modalita' delle risposte del centro operativo sono  fissate
          con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione   economica,   di   concerto   con    quelli
          dell'interno e delle finanze, da emanare  entro  centoventi
          giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del presente  regolamento,  sentito  il
          comitato di cui all'articolo 7. 
              5. Le autorita' procedenti forniscono immediata notizia
          agli interessati delle richieste d'informazione di  cui  al
          comma 1, fatti  salvi  i  divieti  di  comunicazione  e  di
          notificazione previsti dal codice di procedura penale o  da
          altra legge. 
              6.  Gli  elementi  informativi   acquisiti   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza  dei  rapporti
          di conto o di  deposito  ivi  indicati,  sono  coperti  dal
          segreto di ufficio.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  9  e  12   del   decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007,  n.  290,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 9 (Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).  -
          1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
          finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
          individuati annualmente dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze   con   la   Direttiva   generale   per    l'azione
          amministrativa  e   la   gestione,   esegue   i   controlli
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati  dalle
          Autorita' di vigilanza di  settore  nonche'  gli  ulteriori
          controlli effettuati, in collaborazione con la UIF  che  ne
          richieda  l'intervento  a  supporto  dell'esercizio   delle
          funzioni di propria competenza. 
              2. Al fine  di  garantire  economicita'  ed  efficienza
          dell'azione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
          finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza  puo'  eseguire,  previa
          intesa  con  le   autorita'   di   vigilanza   di   settore
          rispettivamente  competenti,  i  controlli   sui   seguenti
          soggetti: 
                a)  istituti  di  pagamento,   istituti   di   moneta
          elettronica e relative succursali; 
                b) punti di contatto centrale di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera ii); 
                c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
          previsto dall'articolo 106 TUB; 
                d)   soggetti   eroganti   micro-credito   ai   sensi
          dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri  soggetti  di
          cui all'articolo 112 TUB; 
                e)  succursali   insediate   sul   territorio   della
          Repubblica  di  intermediari  bancari  e  finanziari  e  di
          imprese assicurative aventi sede legale  e  amministrazione
          centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; 
                f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109,
          comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami  di
          attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                g) revisori legali e societa' di revisione legale con
          incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
          o su enti sottoposti a regimi intermedio; 
                h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia  e
          trasporto di denaro contante e di titoli o valori  a  mezzo
          di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza
          di cui all'articolo  134  TULPS,  salve  le  competenze  in
          materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
          Unico. 
              3.  Il  Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della
          Guardia di finanza definisce la  frequenza  e  l'intensita'
          dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo  di
          rischio, della  natura  e  delle  dimensioni  dei  soggetti
          obbligati e dei  rischi  nazionali  e  transfrontalieri  di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza: 
                a) effettua ispezioni e controlli anche con i  poteri
          attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria.  I  medesimi
          poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai  reparti
          della Guardia di finanza ai quali  il  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; 
                a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e  i
          controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
          i soggetti obbligati; 
                b) con i medesimi poteri  di  cui  alla  lettera  a),
          svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
          ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni  di
          operazioni  sospette   trasmesse   dalla   UIF   ai   sensi
          dell'articolo 40. 
              5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale  di
          polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: 
                a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
          di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ovvero
          trasmette  alle  autorita'  di  vigilanza  di  settore   le
          violazioni  degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto
          riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; 
                b) espleta  le  funzioni  e  i  poteri  di  controllo
          sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte  dei
          distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli  di
          prestatori  di  servizi  di  gioco  con   sede   legale   e
          amministrazione centrale in altro  Stato  comunitario,  che
          operano sul territorio della Repubblica italiana. 
              6.  Per  l'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, il Nucleo speciale di polizia  valutaria
          ha accesso: 
                a) ai  dati  contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                b)  alle  informazioni  sul  titolare  effettivo   di
          persone giuridiche e trust espressi, contenute in  apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21 del presente decreto; 
                b-bis)  ai  dati  e   alle   informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              7.  La  Direzione  investigativa  antimafia  accerta  e
          contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette  alle  autorita'
          di vigilanza di settore, le violazioni  degli  obblighi  di
          cui al presente decreto  riscontrate  nell'esercizio  delle
          sue   attribuzioni   ed   effettua   gli    approfondimenti
          investigativi,  attinenti  alla  criminalita'  organizzata,
          delle informazioni ricevute ai  sensi  dell'articolo  13  e
          delle segnalazioni di operazioni sospette  trasmesse  dalla
          UIF ai sensi  dell'articolo  40.  Restano  applicabili,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
          comma 4,  e  1-bis,  commi  1  e  4,  del  decreto-legge  6
          settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 
              8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui  al  comma
          7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: 
                a) ai  dati  contenuti  nella  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          come   modificato   dall'articolo   37,   comma   4,    del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                b)  alle  informazioni  sul  titolare  effettivo   di
          persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
          sezione del registro delle imprese, ai sensi  dell'articolo
          21 del presente decreto; 
                b-bis)  ai  dati  e   alle   informazioni   contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
          attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
          utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e  le
          attribuzioni vigenti.» 
              «Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni  tra
          autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'articolo
          21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
          interessati, l'autorita' giudiziaria  e  gli  organi  delle
          indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni
          circostanza in cui  emergono  fatti  e  situazioni  la  cui
          conoscenza puo' essere comunque  utilizzata  per  prevenire
          l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
          di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto,  le
          autorita' di cui all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),
          collaborano tra  loro  scambiando  informazioni,  anche  in
          deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
              2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la
          titolarita' e le  modalita'  di  esercizio  dei  poteri  di
          controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo  21,
          comma 2, lettera a), le  amministrazioni  e  gli  organismi
          interessati,   qualora   nell'esercizio    delle    proprie
          attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui  al
          presente decreto, accertano e contestano la violazione  con
          le modalita' e nei termini di cui alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere dettate modalita' e  procedure
          per la  contestazione  della  violazione  e  il  successivo
          inoltro  all'autorita'  competente  all'irrogazione   della
          sanzione.  Le  medesime  amministrazioni   e   i   medesimi
          organismi  informano  prontamente  la  UIF  di  situazioni,
          ritenute  correlate  a   fattispecie   di   riciclaggio   e
          finanziamento del terrorismo, di cui vengono  a  conoscenza
          nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 
              3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di
          analisi e  sviluppo  investigativo  della  segnalazione  di
          operazione sospetta, l'autorita'  giudiziaria,  nell'ambito
          di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
          di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti  ovvero  di
          attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni  qualvolta
          lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
          penale, puo' richiedere alla UIF, con le  garanzie  di  cui
          all'articolo 38, i  risultati  delle  analisi  e  qualsiasi
          altra informazione pertinente. 
              4.  Ferma  restando   l'autorizzazione   dell'autorita'
          giudiziaria  procedente  per  le  informazioni  coperte  da
          segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in  cui  e'
          in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia'  stata
          trasmessa  un'informativa  all'autorita'  giudiziaria,   ai
          sensi degli articoli 347 o  357  del  codice  di  procedura
          penale e detta autorita' non ha ancora assunto  le  proprie
          determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione  penale,
          gli  organi  delle  indagini  forniscono  le   informazioni
          investigative  necessarie  a   consentire   alla   UIF   lo
          svolgimento delle analisi  di  sua  competenza,  attraverso
          modalita'  concordate  che   garantiscano   la   tempestiva
          disponibilita' delle predette informazioni  e  il  rispetto
          dei principi di pertinenza e proporzionalita'  dei  dati  e
          delle notizie trattati rispetto agli  scopi  per  cui  sono
          richiesti. 
              5. La UIF fornisce i risultati  di  carattere  generale
          degli  studi  effettuati  alle  forze  di   polizia,   alle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle  dogane  e
          dei  monopoli,  al  Ministero   della   giustizia   ed   al
          Procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo;  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 331  del  codice  di
          procedura  penale,   la   UIF   fornisce   alla   Direzione
          investigativa antimafia,  al  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della Guardia di finanza nonche' al  Comitato  di
          analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
          degli  studi  effettuati  su  specifiche  anomalie  da  cui
          emergono fenomeni di riciclaggio  o  di  finanziamento  del
          terrorismo. 
              6.  La  UIF  informa  tempestivamente  il  Comitato  di
          sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
          cui  provvede  alla  disseminazione   delle   informazioni,
          relative  alle  analisi  strategiche  volte  a  individuare
          tendenze  evolutive  dei  fenomeni  di  riciclaggio  e   di
          finanziamento  del  terrorismo,  in  favore  di   autorita'
          preposte alla tutela di interessi correlati  o  strumentali
          alla prevenzione del riciclaggio e  del  finanziamento  del
          terrorismo.  La  UIF  fornisce  al  Comitato  di  sicurezza
          finanziaria,  con   cadenza   semestrale,   una   relazione
          sintetica che informa in ordine al numero e alla  tipologia
          delle informazioni  disseminate  e  fornisce  riscontro  in
          ordine  alle  attivita'  intraprese  a  seguito  del   loro
          utilizzo. 
              7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
          ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o  l'impiego
          di denaro, beni o altre utilita'  di  provenienza  illecita
          ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu'
          atti con finalita' di finanziamento  del  terrorismo  siano
          avvenuti  attraverso  operazioni  effettuate   presso   gli
          intermediari sottoposti a vigilanza, ne  da'  comunicazione
          alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF  per  gli
          adempimenti  e  le  analisi  di  rispettiva  spettanza.  Le
          notizie comunicate sono coperte dal segreto  d'ufficio.  La
          comunicazione puo' essere ritardata quando  puo'  derivarne
          pregiudizio alle indagini. Le  Autorita'  di  vigilanza  di
          settore e la UIF, fermo quanto stabilito  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), comunicano  all'autorita'  giudiziaria
          le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 
              7-bis.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  richiedere   al
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza   e,   per   quanto   attiene   alla   criminalita'
          organizzata, anche alla Direzione investigativa  antimafia,
          i  risultati  degli  approfondimenti  investigativi  svolti
          sulle segnalazioni di operazioni sospette. 
              8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis  e  fuori  dai
          casi di  cooperazione  tra  le  forze  di  polizia  di  cui
          all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  tutte
          le  informazioni,  in  possesso  delle  autorita'  di   cui
          all'articolo 21, comma  2,  lettera  a),  e  rilevanti  per
          l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente  decreto,
          sono coperte da segreto  d'ufficio.  Il  segreto  non  puo'
          essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle  forze
          di polizia di cui al primo periodo, quando le  informazioni
          siano necessarie per  lo  svolgimento  di  un  procedimento
          penale.». 
              - Il testo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
          n.  121  (Nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 16. (Forze di polizia). - Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».