Art. 7 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/633, in materia di pratiche commerciali  sleali  nei  rapporti
  tra imprese nella filiera agricola e alimentare 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare  le  occorrenti  modificazioni  e  integrazioni  alla
normativa vigente in merito  alla  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  all'articolo  78,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
razionalizzando e rafforzando il  quadro  giuridico  esistente  nella
direzione di  una  maggiore  tutela  degli  operatori  delle  filiere
agricole e  alimentari  rispetto  alla  problematica  delle  pratiche
sleali, ferma restando l'applicazione della  disciplina  a  tutte  le
cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal
fatturato aziendale; 
    b) mantenere e ulteriormente  definire  i  principi  generali  di
buone pratiche commerciali di trasparenza, buona  fede,  correttezza,
proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni a cui
gli acquirenti di prodotti agricoli e  alimentari  debbano  attenersi
prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale; 
    c) coordinare la normativa  vigente  in  materia  di  termini  di
pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; 
    d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli  e
alimentari, ad eccezione di quelli  conclusi  con  il  consumatore  e
delle cessioni  con  contestuale  consegna  e  pagamento  del  prezzo
pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e  prima
della consegna; 
    e) salvaguardare la specificita' dei rapporti  intercorrenti  tra
imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e' socio  per  il
prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia  dei  termini  di
pagamento sia alla forma scritta del contratto; 
    f) confermare che  i  principi  della  direttiva  (UE)  2019/633,
compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di  pagamento
per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1,  lettera  a),
della  medesima  direttiva,  si  applicano   anche   alle   pubbliche
amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore
scolastico  e  sanitario,  quando  debitrici   in   una   transazione
commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo  3,
paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del
quale nelle  transazioni  commerciali  in  cui  il  debitore  e'  una
pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche'  in  modo
espresso, un termine  per  il  pagamento  non  superiore  a  sessanta
giorni; 
    g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti  di
cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere  assolto
esclusivamente mediante forme equipollenti  secondo  le  disposizioni
vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; 
    h) prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali  sleali  vietate
le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a
gare e aste elettroniche a doppio  ribasso,  nonche'  la  vendita  di
prodotti agricoli e alimentari realizzata  ad  un  livello  tale  che
determini  condizioni  contrattuali   eccessivamente   gravose,   ivi
compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi
di produzione, definendo in modo  puntuale  condizioni  e  ambiti  di
applicazione, nonche'  i  limiti  di  utilizzabilita'  del  commercio
elettronico; 
    i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle
pratiche sleali, che  possono  provenire  da  singoli  operatori,  da
singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle
imprese della filiera agroalimentare; 
    l)  prevedere  la  possibilita'  di  ricorrere  a  meccanismi  di
mediazione o di risoluzione alternativa  delle  controversie  tra  le
parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie  senza
dover forzatamente ricorrere ad una  denuncia,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633; 
    m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo  comma,  della  direttiva
(UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento; 
    n) valorizzare il ruolo delle  organizzazioni  di  rappresentanza
nella presentazione delle  denunce  come  previsto  dall'articolo  5,
paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)  2019/633,  estendendolo   alle
organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale; 
    o) adottare con rigore  il  principio  della  riservatezza  nella
denuncia all'autorita'  nazionale  di  un'eventuale  pratica  sleale,
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633; 
    p)  adottare   le   occorrenti   modificazioni   e   integrazioni
all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  al  fine  di
designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita'
nazionale  di   contrasto   deputata   all'attivita'   di   vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni che  disciplinano  le  relazioni
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari,
all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE)  2019/633
e  all'applicazione  delle  relative  sanzioni,  nel  rispetto  delle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689.  A  tal  fine,
l'Ispettorato  puo'  avvalersi  dell'Arma  dei  carabinieri,   e   in
particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della
Guardia di finanza, fermo  restando  quanto  previsto  in  ordine  ai
poteri di accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981; 
    q) prevedere che la  mancanza  di  almeno  una  delle  condizioni
richieste dall'articolo 168, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e,  nel
caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del  15  per  cento
inferiore ai costi medi di  produzione  risultanti  dall'elaborazione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -  ISMEA,
questo  sia  considerato  quale  parametro  di   controllo   per   la
sussistenza della pratica commerciale sleale; 
    r) prevedere la  revisione  del  regolamento  recante  disciplina
delle vendite sottocosto, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 2001, n.  218,  al  fine  di  consentire  che  la
vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e  deperibili  sia
ammessa solo nel caso in cui si registri  del  prodotto  invenduto  a
rischio  di  deperibilita'  o  nel  caso  di  operazioni  commerciali
programmate e concordate con il fornitore  in  forma  scritta,  salvo
comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in  modo
diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto; 
    s) prevedere che siano fatte salve  le  condizioni  contrattuali,
comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di
accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei  prodotti
agricoli e alimentari stipulati  dalle  organizzazioni  professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
    t)  prevedere  che  all'accertamento   delle   violazioni   delle
disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali  al  di  fuori
delle previsioni di cui  alla  direttiva  (UE)  2019/633  l'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  provveda  d'ufficio  o  su
segnalazione   delle   organizzazioni   professionali    maggiormente
rappresentative a livello nazionale, assicurando, in  ogni  caso,  la
legittimazione  delle  organizzazioni  professionali  ad   agire   in
giudizio per la tutela degli interessi  delle  imprese  rappresentate
qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali; 
    u)  prevedere   l'applicabilita'   della   normativa   risultante
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a  favore  di
tutti i fornitori di  prodotti  agricoli  e  alimentari  operanti  in
Italia indipendentemente dal fatturato. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, in materia di  pratiche  commerciali  sleali
          nei  rapporti  tra  imprese  nella   filiera   agricola   e
          alimentare, e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2019, n.
          L 111. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  testo  dell'articolo  62  del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2012, n. 19, S.O., convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 62 (Disciplina  delle  relazioni  commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).
          - 1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
          quantita' e le caratteristiche  del  prodotto  venduto,  il
          prezzo,  le  modalita'  di  consegna  e  di  pagamento.   I
          contratti   devono   essere   informati   a   principi   di
          trasparenza,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti. 
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato: 
                a) imporre direttamente o  indirettamente  condizioni
          di acquisto, di vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive; 
                b) applicare condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti; 
                c)  subordinare  la  conclusione,  l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre; 
                d) conseguire indebite prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali; 
                e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta   commerciale
          sleale che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso
          delle   relazioni   commerciali   che   caratterizzano   le
          condizioni di approvvigionamento. 
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi  e'  maggiorato  di   ulteriori   quattro   punti
          percentuali ed e' inderogabile. 
              4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
          i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: 
                a)   prodotti   agricoli,   ittici    e    alimentari
          preconfezionati che riportano una data  di  scadenza  o  un
          termine minimo di conservazione non  superiore  a  sessanta
          giorni; 
                b) prodotti  agricoli,  ittici  e  alimentari  sfusi,
          comprese erbe  e  piante  aromatiche,  anche  se  posti  in
          involucro  protettivo  o  refrigerati,  non  sottoposti   a
          trattamenti atti a prolungare la durabilita'  degli  stessi
          per un periodo superiore a sessanta giorni; 
                c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino  le
          seguenti caratteristiche fisico-chimiche: 
                  aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
                oppure 
                  aW superiore a 0,91 
                oppure 
                  pH uguale o superiore a 4,5; 
                d) tutti i tipi di latte. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   1.000,00   a   euro
          40.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata  facendo
          riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   2.000,00   a   euro
          50.000,00. La misura della sanzione e' determinata  facendo
          riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che  non  ha
          rispettato i divieti di cui al comma 2. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e  della  misura
          dei ritardi. 
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
          segnalazione dell'Ispettorato centrale della  tutela  della
          qualita' e  della  repressione  delle  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato.
          Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente. 
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare, ovvero,  in  caso  di
          violazioni relative a  relazioni  commerciali  nel  settore
          lattiero  caseario,  al  Fondo  per  gli  investimenti  nel
          settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              10. Sono fatte salve  le  azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento del danno  derivante  dalle  violazioni  della
          presente   disposizione,   anche   ove    promosse    dalle
          associazioni dei  consumatori  aderenti  al  CNCU  e  delle
          categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio  Nazionale
          dell'Economia e del Lavoro  o  comunque  rappresentative  a
          livello nazionale. Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
          legittimate ad agire, a tutela degli interessi  collettivi,
          richiedendo l'inibitoria  ai  comportamenti  in  violazione
          della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
          e seguenti del codice di procedura civile. 
              11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  e  il  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 
              11-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          hanno  efficacia  decorsi  sette   mesi   dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
          disposizioni del presente articolo.». 
              -  Il  testo  dei  commi  2-bis,   2-ter   e   2-quater
          dell'articolo 78 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18
          (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione  straordinaria,  convertito,  con   modificazioni,
          dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile  2020,  n.  110,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
          pesca). - (Omissis). 
              2-bis. Costituisce pratica commerciale  sleale  vietata
          nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai  sensi  della
          direttiva  (UE)  2019/633  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17  aprile  2019,  la  subordinazione   di
          acquisto  di  prodotti  agroalimentari,   della   pesca   e
          dell'acquacoltura   a   certificazioni   non   obbligatorie
          riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi  di  fornitura
          per la consegna dei prodotti su base  regolare  antecedenti
          agli accordi stessi. 
              2-ter.  La  disposizione  di   cui   al   comma   2-bis
          costituisce norma  di  applicazione  necessaria,  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per  i
          contratti  di  compravendita  aventi  ad  oggetto  prodotti
          agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale. 
              2-quater. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il
          contraente,  a  eccezione  del  consumatore   finale,   che
          contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000  a
          euro  60.000.  La  misura  della  sanzione  e'  determinata
          facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto  che
          non  ha  rispettato  i  divieti  di  cui  al  comma  2-bis.
          L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
          repressione delle frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          e' incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle
          relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,
          n.  689.   All'accertamento   delle   medesime   violazioni
          l'Ispettorato  provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
          qualunque  soggetto  interessato.  Gli  introiti  derivanti
          dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati, con  decreto  del  Ragioniere  generale
          dello Stato, allo stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali   per   il
          finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
          e per il rafforzamento dei controlli. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del comma  4  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi
          di pagamento  nelle  transazioni  commerciali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre  2002,  n.  249,  cosi'
          recita: 
              «Art. 4 (Termini di pagamento). - (Omissis). 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 13  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  del  17  dicembre  2013,   n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle  vendite
          sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8,  del  D.Lgs.
          31 marzo  1998,  n.  114),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.