IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona
bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona
rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla
definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la
continuita' operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
16 e 20 aprile 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per
contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in
uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai
sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'
ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.