Art. 10
Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33
1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 luglio 2021»;
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge
n. 33 del 2020.