Art. 12 
 
     Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo  le  parole  «che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta.», e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo di  ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore  all'indennizzo  richiesto  e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati  indirizzi  interpretativi  adottati  dalla   Commissione
europea in riferimento alle misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19.». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel  conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno.