Art. 12 Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.». 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.