Art. 12
Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano
richiesta.», e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo richiesto e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione
europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno.