Art. 13
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481,
482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui
all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si
applicano le pene stabilite nei detti articoli.