Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  2,  3,
4, 5,  6,  7  e  8,  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  n.  19  del  2020.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,  480,  481,
482,  489,  anche  se  relativi  ai  documenti  informatici  di   cui
all'articolo  491-bis,  del  codice  penale,  aventi  ad  oggetto  le
certificazioni verdi COVID-19 di cui  all'articolo  9,  comma  2,  si
applicano le pene stabilite nei detti articoli.