Art. 2
Misure relative agli spostamenti
1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di
salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o
abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, e' consentito lo spostamento verso
una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino
la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma
non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure
stabilite per la zona rossa.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in
dipendenza dei medesimi spostamenti.