Art. 3 
 
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
     scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore. 
 
  1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo  svolgimento  dei  servizi  educativi  per   l'infanzia   di   cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,
dell'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
nonche', almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  di
secondo grado di cui al comma 2. Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti  dei  Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di  deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  anche
con riferimento  alla  possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a
specifiche aree del territorio. 
  2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella  zona  rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il  50  per
cento e fino a  un  massimo  del  75  per  cento,  della  popolazione
studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad  almeno  il  70  per
cento e fino al 100  per  cento  della  popolazione  studentesca.  La
restante  parte  della   popolazione   studentesca   delle   predette
istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. 
  3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere
una  relazione  educativa   che   realizzi   l'effettiva   inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali,  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre  2020,  garantendo  comunque  il
collegamento telematico con gli  alunni  della  classe  che  sono  in
didattica digitale integrata. 
  4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e  curriculari  delle  universita'
sono  svolte  prioritariamente  in  presenza  secondo  i   piani   di
organizzazione  della  didattica  e   delle   attivita'   curricolari
predisposti nel  rispetto  di  linee  guida  adottate  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo  periodo,  nella  zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica  e  delle  attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo  svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi  al
primo anno dei corsi  di  studio  ovvero  delle  attivita'  formative
rivolte  a  classi  con  ridotto  numero  di  studenti.   Sull'intero
territorio  nazionale,  i  medesimi  piani  di  organizzazione  della
didattica e delle  attivita'  curriculari  prevedono,  salva  diversa
valutazione delle  universita',  lo  svolgimento  in  presenza  degli
esami, delle prove e delle  sedute  di  laurea,  delle  attivita'  di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei  laboratori,  nonche'
l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,
tenendo  conto  anche  delle  specifiche  esigenze  formative   degli
studenti con disabilita' e  degli  studenti  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento. 
  5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si   applicano,   per   quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente  svolgersi   in   presenza,   sentito   il   Comitato
Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il  parere,
per  i  Conservatori  di  Musica,  del   Comitato   Territoriale   di
Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della
competente Conferenza dei Direttori,  nonche'  alle  attivita'  delle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.