Art. 3
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.
1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola secondaria di
secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche
con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a
specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per
cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione
studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per
cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La
restante parte della popolazione studentesca delle predette
istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e curriculari delle universita'
sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di
organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari
predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi al
primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita' formative
rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero
territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della
didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa
valutazione delle universita', lo svolgimento in presenza degli
esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche'
l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,
tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli
studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono
necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato
Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere,
per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di
Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della
competente Conferenza dei Direttori, nonche' alle attivita' delle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.