Art. 4 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Dal 26 aprile  2021,  nella  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020,  nonche'  da  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del  2020.  Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che  siano
ivi alloggiati. 
  2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei  servizi
di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche
al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.