Art. 4
Attivita' dei servizi di ristorazione
1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, nonche' da protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano
ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei servizi
di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche
al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.