Art. 5 
 
          Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 
 
  1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,  gli  spettacoli
aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale
cinematografiche,  live-club  e  in  altri  locali  o   spazi   anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e  a  condizione  che  sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia  per  gli  spettatori  che  non
siano abitualmente conviventi, sia  per  il  personale.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella
massima autorizzata e  il  numero  massimo  di  spettatori  non  puo'
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto  e  a
500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola  sala.  Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33  del  2020.
Restano sospesi gli spettacoli  aperti  al  pubblico  quando  non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in  sale  da  ballo,
discoteche e locali assimilati. 
  2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la  disposizione
di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi  sportivi  internazionali.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto  e  a  500  per
impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle condizioni di  cui  al  presente  articolo,  gli  eventi  e  le
competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la
presenza di pubblico. 
  3. In zona gialla,  in  relazione  all'andamento  della  situazione
epidemiologica  e  alle  caratteristiche  dei  siti  e  degli  eventi
all'aperto, puo'  essere  stabilito  un  diverso  numero  massimo  di
spettatori,  nel  rispetto  dei   principi   fissati   dal   Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto  di  cui
al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome
e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal
Sottosegretario  con  delega  in  materia  di  sport.  Per  eventi  o
competizioni di cui al medesimo comma 2,  di  particolare  rilevanza,
che si svolgono anche al chiuso,  il  predetto  Sottosegretario  puo'
anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una  data  diversa
da quella di cui al medesimo comma 2. 
  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  3  possono  prevedere,  con
riferimento  a  particolari  eventi,  che  l'accesso  sia   riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9.