Art. 7 
 
                     Fiere, convegni e congressi 
 
  1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
in presenza di fiere,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche  in  data
anteriore, attivita'  preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di
pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere
di cui al presente comma e' comunque consentito, fermi  restando  gli
obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. 
  2. Le linee  guida  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere,  con
riferimento a particolari eventi di cui  al  medesimo  comma  1,  che
l'accesso sia  riservato  soltanto  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi'  consentiti  i
convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020.