Art. 8 
 
         Centri termali e parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Resta  ferma  l'attivita'  dei  centri  termali  adibiti  a  presidio
sanitario limitatamente all'erogazione delle  prestazioni  rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative
e terapeutiche. 
  2. Dalla medesima data di cui al comma  1,  in  zona  gialla,  sono
consentite le attivita' dei parchi tematici e  di  divertimento,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.