Art. 8
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Resta ferma l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio
sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative
e terapeutiche.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono
consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.