Art. 9
Certificazioni verdi COVID-19
1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido
nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica
mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di
attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a),
ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo
vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente
la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di
dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la
predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi
regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b),
ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di
cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura
presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da
COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e' resa
disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La
certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita'
qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a
decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il
soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo
al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c),
ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e'
prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui
al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o
pediatri di libera scelta.
6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2
riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono
essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma
in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al
diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono
riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro
dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate
dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se
conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in
ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,
la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare
la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la
pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma
nazionale - DGC.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle
more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.