Art. 2 
 
Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e  di
  identita', nonche' di permessi e titoli di soggiorno e documenti di
  viaggio 
 
  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
relativo al periodo di validita' di documenti di riconoscimento e  di
identita', le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2021». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7  ottobre  2020,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,
n. 159, relativo a permessi e titoli  di  soggiorno  e  documenti  di
viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2021»; 
    b) dopo il primo periodo, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Nelle  more  della  suddetta  scadenza,  gli   interessati   possono
egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di
cui   al   primo   periodo   la   cui   trattazione   e'   effettuata
progressivamente dagli uffici competenti.».