Art. 2 Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di identita', nonche' di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validita' di documenti di riconoscimento e di identita', le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021». 2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»; b) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».