Art. 3 
 
Proroga di  termini  concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali,  delle  Regioni  e  delle  Camere  di   commercio,   e   il
  riequilibrio finanziario degli enti locali 
 
  1. Il termine per  la  deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui  all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
prorogato al 31 maggio 2021. 
  2. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito
al 31 maggio 2021.  Fino  a  tale  data  e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Per le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
termini previsti dall'articolo 18, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati  per
l'anno 2021: 
    a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del
consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione  da
parte della giunta entro il 30 giugno 2021; 
    b) il bilancio consolidato relativo all'anno  2020  e'  approvato
entro il 30 novembre 2021. 
  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  le  parole  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2021». 
  5. Per l'anno  2021,  il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti  di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n.118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021. 
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo  decreto
legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2021: 
    a) i bilanci di  esercizio  dell'anno  2020  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2021; 
    b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il  30  settembre
2021. 
  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione  dei  risultati
conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021  e  al
30 giugno 2021. 
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio  delle
Camere di commercio, delle loro Unioni  regionali  e  delle  relative
aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato  al  30  aprile
2021, e' prorogato alla data del 30 giugno 2021. 
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5,  primo  periodo,
nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  sono  fissati  al  30  giugno  2021,  qualora,
rispettivamente, i termini di novanta e  di  sessanta  giorni,  siano
scaduti antecedentemente alla predetta data.