Art. 5 
 
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
  parte  di  imprese  ferroviarie,  navi  da  crociera  e   revisione
  periodica dei veicoli 
 
  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo alla prova di esame teorica per il  conseguimento  della
patente di guida, dopo le parole  «e'  espletata»  sono  inserite  le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal  1°
gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza
tale prova e' espletata». 
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese  ferroviarie
per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a  causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole «entro il 15  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»; 
    b) al terzo periodo, le parole «entro il  30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021». 
  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, relativo all'attivita' delle navi da  crociera,  le  parole  «30
aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  4. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo  80  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' differito al 31 dicembre 2021.