Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui
all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno
2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli
articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e
12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito
provvedimento legislativo.