Art. 2 
 
            Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione 
 
  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  complessivamente  di
15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850
milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni
di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno  2028,  600
milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno  2030
e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede
ai sensi dell'articolo 5.