Art. 3 Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0 1. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026,». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2 e quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.