Art. 4 
 
  Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC 
 
  1. Per la realizzazione del secondo lotto  costruttivo  di  cui  al
secondo  lotto  funzionale  relativo  alla  linea  ferroviaria  AV/AC
Verona-Padova,   concernente   «Attraversamento   di   Vicenza»,   e'
autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro,  di  cui  20
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro  per  l'anno
2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di  euro
per l'anno nel 2029. E' altresi' autorizzata, per la  predisposizione
della progettazione definitiva  del  terzo  lotto  funzionale  tratta
AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro,  di
cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono  immediatamente
disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di  impegni   giuridicamente
vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono inseriti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  il  finanziamento
degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio
Calabria, e' altresi'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  9.400
milioni di euro, di cui 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  150
milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023,
250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro  per  l'anno
2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro
per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028,  di  1.520
milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno
2030. Le risorse  di  cui  al  secondo  periodo  sono  immediatamente
disponibili,  ai  fini  dell'assunzione  di  impegni   giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.». 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni  di
euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno  2022,  a  300
milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per  l'anno  2027,  a  1.925
milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro  per  l'anno
2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030,  che  aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno  2028,  1.850  milioni  di
euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per  l'anno  2030,  1.462
milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032
si provvede ai sensi dell'articolo 5.