Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede: a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3; c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.