Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  2,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di  euro
nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro  nel  2024,
144 milioni di euro nel 2025, 231  milioni  di  euro  nel  2026,  325
milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro  nel  2028,  577
milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030,  897  milioni
di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di  euro  per  l'anno  2032  e
1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che  aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di  euro
per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni  di
euro per l'anno 2026, 386  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  505
milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029,
823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno
2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2033. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per  l'anno  2021,
9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023,
9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025,
8.982,96 milioni di euro nel  2026,  4.507,90  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00  milioni  di
euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di
euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di
euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di  euro  per  l'anno  2034  e
1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035,  che  aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40  milioni
di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro  per  l'anno  2029,
6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di  euro  nel
2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per  l'anno  2034  e  1.306,00
milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede: 
    a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per  l'anno  2021,  9.173,49
milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70
milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96
milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per  l'anno  2027,
4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029,
2.438,50 milioni di euro nel  2030,  1.241,60  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033 e,  in  termini  di  indebitamento
netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno  2029,  6.105,34
milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per  l'anno
2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro
per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere  dal  2034,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica  il  22  aprile  2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
    b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per  l'anno  2023,  130,9
milioni di euro per l'anno 2027, 74,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro  per
l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5  milioni  di
euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3; 
    c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni  di
euro   nel   2034,   mediante   corrispondente   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.