Art. 10 
 
                        Ordinanza elettorale 
 
  1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno  quattro  mesi  prima
della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le  scansioni
temporali per lo svolgimento  delle  procedure  e  degli  adempimenti
necessari alle indicazioni delle candidature  e  alle  operazioni  di
voto di cui al presente regolamento. Per i  componenti  elettivi  del
CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica una procedura telematica che  assicuri,  contemporaneamente,
l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza  espressa
e della segretezza del voto. 
  2. In sede di  prima  applicazione  l'ordinanza  e'  emanata  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento.