Art. 10 Ordinanza elettorale 1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto. 2. In sede di prima applicazione l'ordinanza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.