Art. 3 
 
                            Composizione 
 
  1. Il  CNAM  e'  composto  da  27  membri,  di  cui  25  eletti  in
rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e
due designati dal Ministro. I componenti sono  nominati  con  decreto
del  Ministro,  durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di  assenze
ingiustificate  per  due  sedute  consecutive  il  componente  decade
dall'incarico. 
  2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono cosi' individuate: 
    a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di
belle arti statali, ivi incluse le Accademie  non  statali  di  belle
arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128; 
    b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati  a
rilasciare  titoli  ai  sensi  dell'articolo  11  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per  il
settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale,
coreutico e dello spettacolo; 
    c) un rappresentante del personale docente degli ISIA; 
    d)  un  rappresentante  del  personale   docente   dell'Accademia
nazionale di arte drammatica; 
    e)  un  rappresentante  del  personale   docente   dell'Accademia
nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica; 
    f) nove  rappresentanti  del  personale  docente  degli  Istituti
superiori di  studi  musicali,  dei  pianisti  e  dei  percussionisti
accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; 
    g) un  rappresentante  del  personale  amministrativo  e  tecnico
dell'area EP delle predette Istituzioni che  applicano  il  contratto
collettivo di comparto; 
    h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti
statali; 
    i) un rappresentante degli studenti degli Istituti  superiori  di
studi musicali; 
    l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori  per
le industrie artistiche; 
    m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia  nazionale  di
arte drammatica; 
    n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia  nazionale  di
danza. 
  3. La nomina a componente del CNAM e' incompatibile  con  incarichi
sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'universita' e della
ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia  nazionale  di  valutazione
del  sistema  universitario  e  della  ricerca.   A   tal   fine   la
presentazione  di  candidature  di  rappresentanti  sindacali,  o  di
titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, e' corredata da
una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in  caso
di elezione. 
  4. I componenti  elettivi  decadono  dal  mandato  al  venire  meno
dell'appartenenza  alla  categoria  di  cui  al  comma  2   da   essi
rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilita' di  cui
al comma 3.  In  tale  caso,  ovvero  in  caso  di  dimissioni  o  di
impossibilita' sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle
graduatorie disposte ai sensi dell'articolo  9,  per  il  periodo  di
durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel  caso
in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli  ultimi
sei mesi del mandato. La  mancata  elezione  di  uno  o  piu'  membri
appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h),  i),  l),
m)  e  n),  non  comporta  l'invalidita'  dell'organo.  L'organo   e'
validamente costituito con la nomina di  almeno  la  meta'  dei  suoi
componenti. 
  5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o  di
impossibilita'  sopravvenuta   o   del   sopravvenire   della   causa
d'incompatibilita' di cui al comma  3,  sono  sostituiti,  entro  due
mesi, per la durata residua del mandato originario. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  l'art.  19,  commi  4  e   5-bis   del   citato
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta l'art. 11 del Decreto del Presidente della
          Repubblica 8 luglio  2005,  n.  212  recante.  «Regolamento
          recante disciplina per  la  definizione  degli  ordinamenti
          didattici delle Istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, a norma dell'art. 2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 18 ottobre 2005, n. 243: 
                «Art.  11  (Istituzioni  non  statali). -   1.   Fino
          all'entrata in vigore del  regolamento  che  disciplina  le
          procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
          riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
          dell'art.  2,   comma   7,   lettera   g),   della   legge,
          l'autorizzazione a rilasciare i titoli di  Alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita,  con
          decreto  del  Ministro,  a  istituzioni  non  statali  gia'
          esistenti alla data di entrata in  vigore  della  legge.  A
          tale  fine,  le  istituzioni  interessate  presentano   una
          relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
          la conformita'  dell'ordinamento  didattico  adottato  alle
          disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
          disponibilita' di idonee strutture e  di  adeguate  risorse
          finanziarie e di personale. 
              2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in
          ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico,  e  del
          Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture  e  del
          personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine
          il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un
          massimo di  cinque,  nominati  con  decreto  del  Ministro,
          tenuto  conto  delle  diverse  tipologie  formative   delle
          istituzioni   ricomprese   nel    sistema,    nei    limiti
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio,  come   previsto
          dall'art. 1, comma 88, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662. 
              3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati  e
          le altre attivita'  formative  sono  richiesti  i  medesimi
          requisiti vigenti per le istituzioni statali. 
              4.  Le  istituzioni  autorizzate  devono  garantire  il
          rispetto della normativa in materia di diritto allo  studio
          degli studenti iscritti. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle Accademie gia'  abilitate  a  rilasciare  titoli
          secondo il previgente ordinamento didattico.» 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 16 gennaio  2006,  n.
          18   recante:   «Riordino   del   Consiglio   universitario
          nazionale», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26
          gennaio 2006, n. 21: 
                «Art.   1   (Composizione).   -   1.   Il   Consiglio
          universitario  nazionale  (CUN)  e'  organo   elettivo   di
          rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: 
                a) professori e ricercatori eletti in  rappresentanza
          di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
          numero  non  superiore  a  quattordici,  con  decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          Per ciascuna area sono eletti un professore  ordinario,  un
          professore associato e un ricercatore; 
                b) otto studenti di differenti  facolta'  eletti  dal
          Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari  fra  i
          componenti del medesimo; 
                c) tre membri eletti in rappresentanza del  personale
          tecnico e amministrativo delle universita'; 
                d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla
          Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI); 
                e) un membro designato, tra i propri componenti,  dal
          Coordinamento nazionale delle  Conferenze  dei  presidi  di
          facolta'; 
                f) un membro designato, tra i propri componenti,  dal
          Convegno  permanente  dei  dirigenti  amministrativi  delle
          universita'. 
              2. La mancata elezione o designazione  di  uno  o  piu'
          membri appartenenti alle  categorie  di  cui  al  comma  1,
          lettere b), c), d), e) e  f),  non  comporta  l'invalidita'
          della costituzione dell'organo. 
              3. Il presidente del CUN e'  eletto  nell'ambito  dello
          stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al  comma
          1, lettera a). Il presidente nomina, fra i  componenti,  un
          vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento
          o assenza dello stesso presidente o su sua delega. 
              4. Alle  sedute  del  CUN  possono  partecipare,  senza
          diritto  di  voto,  i  presidenti,  o  loro  delegati,  del
          Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
          universitario  (CONVSU),  del  Consiglio  nazionale   degli
          studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per
          la  valutazione  della  ricerca  (CIVR)  e  del   Consiglio
          nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (CNAM). Il presidente del CUN,  o  un  suo  delegato,  puo'
          partecipare, senza  diritto  di  voto,  alle  adunanze  dei
          predetti organi. 
              5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del
          proprio funzionamento.  Fino  all'adozione  di  tali  nuove
          disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente. 
              6. I componenti del CUN sono nominati con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, durano in
          carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma
          1,   lettere   a),   b)   e   c),   non   sono   eleggibili
          consecutivamente per piu' di due volte. 
              7. I componenti del  CUN  che  nel  corso  del  mandato
          perdono o modificano lo status di appartenenza alla  fascia
          o   categoria   od   organismo    rappresentato    decadono
          immediatamente e sono sostituiti entro  due  mesi,  con  le
          stesse  procedure,  per  il  residuo  periodo  del  mandato
          originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la
          perdita o la modifica dello status  intervenga  nell'ultimo
          anno del mandato. 
              8. I componenti del CUN con la qualifica di  professore
          e di ricercatore non possono far  parte  delle  commissioni
          giudicatrici che intervengono nelle  procedure  preordinate
          al reclutamento dei professori ordinari e associati  e  dei
          ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica. 
              9. Ai fini delle elezioni per  la  costituzione  ed  il
          rinnovo  del  CUN,  l'elettorato  attivo   e   passivo   e'
          attribuito,   separatamente,   agli    appartenenti    alle
          corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al  comma  1,
          lettere  a)  e  c),  nel  rispetto  delle  incompatibilita'
          previste dalla normativa vigente. 
              10. Le elezioni delle componenti di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e c), sono indette con  ordinanza  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  almeno
          quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato  e  si
          svolgono  secondo  modalita'   definite   con   l'ordinanza
          medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei  professori
          e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo,
          si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica una procedura  telematica  validata,
          sentiti il CUN e la CRUI, che  assicuri  contemporaneamente
          l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza
          espressa e della segretezza del voto.»