Art. 3 Composizione 1. Il CNAM e' composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico. 2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono cosi' individuate: a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; c) un rappresentante del personale docente degli ISIA; d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica; e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica; f) nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto; h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali; i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali; l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche; m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica; n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza. 3. La nomina a componente del CNAM e' incompatibile con incarichi sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali, o di titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, e' corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione. 4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilita' di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilita' sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h), i), l), m) e n), non comporta l'invalidita' dell'organo. L'organo e' validamente costituito con la nomina di almeno la meta' dei suoi componenti. 5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilita' sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilita' di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per la durata residua del mandato originario.
Note all'art. 3: - Per l'art. 19, commi 4 e 5-bis del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante. «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.» - Si riporta l'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2006, n. 21: «Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo; c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI); e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta'; f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'. 2. La mancata elezione o designazione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo. 3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega. 4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, puo' partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi. 5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente. 6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte. 7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato. 8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica. 9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente. 10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalita' definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.»