Art. 4 
 
                            Funzionamento 
 
  1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature
nominative all'inizio dei  lavori,  elegge  a  scrutinio  segreto  un
presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma  2,  lettere
a), c), d), e), f). Ognuno esprime il proprio voto per un  candidato.
Il presidente e' eletto a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  in
carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta  neppure
alla  seconda  votazione,  si  procede  al  ballottaggio  fra  i  due
candidati che hanno riportato il  maggior  numero  di  voti.  Risulta
eletto il candidato che ha ottenuto il  maggior  numero  di  voti.  A
parita' di voti prevale il candidato piu' anziano di eta'. 
  2.  Il  presidente  convoca  e  presiede  le  adunanze  del   CNAM,
stabilendone l'ordine del giorno, con la  frequenza  richiesta  dalle
questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro  volte  nel  corso
dell'anno. 
  3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso di pareri richiesti  dal  Ministro  con  urgenza  i  termini
predetti sono ridotti a quindici giorni. 
  4.  Il  CNAM  puo'  articolarsi  in  gruppi  tematici  per  l'esame
istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte. 
  5.  Con  regolamento  interno,   da   adottare   entro   due   mesi
dall'insediamento e  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sono
definite le modalita' di funzionamento del CNAM. 
  6. In caso di  dimissioni  contestuali  di  piu'  della  meta'  dei
componenti, ovvero per altre cause che rendono  comunque  impossibile
il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto  motivato,  lo
scioglie e indice le elezioni per il rinnovo. 
  7.  La  partecipazione  al  CNAM  da'   luogo   esclusivamente   al
trattamento economico di missione ove spettante. 
  8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
16 gennaio 2006, n. 18. 
  9. Le sedute del consiglio sono  valide  se  ad  esse  intervengono
almeno 9 componenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 1 della citata legge 16 gennaio  2006,  n.
          18 si veda nelle note all'art. 3.