Art. 4 Funzionamento 1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il candidato piu' anziano di eta'. 2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno. 3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni. 4. Il CNAM puo' articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte. 5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNAM. 6. In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo. 7. La partecipazione al CNAM da' luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante. 8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18. 9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse intervengono almeno 9 componenti.
Note all'art. 4: - Per l'art. 1 della citata legge 16 gennaio 2006, n. 18 si veda nelle note all'art. 3.