Art. 5 Elettorato 1. Le modalita' di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpati in aree omogenee, cosi' come determinate nell'allegata tabella A, che e' parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM. 2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del design ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai direttori delle Istituzioni. 4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM. 5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo e' attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM. 6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) i), l), m) e n), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione. 10. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo' essere presentata opposizione al Ministero, presso il Segretariato generale, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.