Art. 5 
 
                             Elettorato 
 
  1. Le modalita' di elezione del  CNAM  assicurano  una  equilibrata
rappresentanza  di  tutti  i  settori  disciplinari,   funzionalmente
accorpati in aree  omogenee,  cosi'  come  determinate  nell'allegata
tabella A, che e'  parte  integrante  del  presente  regolamento.  Le
eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette  aree,
in relazione  alla  definizione  di  nuovi  ordinamenti  e  strutture
didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM. 
  2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2, lettera a), sono costituiti  cinque  distinti  collegi  elettorali
corrispondenti alle aree omogenee di cui  al  comma  1.  L'elettorato
passivo e' attribuito al personale  docente  con  contratto  a  tempo
indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che  al  predetto
personale,  anche  al  personale  docente  con  contratto   a   tempo
determinato per la copertura di posti vacanti o comunque  disponibili
dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2, lettera b), sono costituiti due distinti collegi  elettorali,  uno
per il settore delle arti visive e del design ed uno per  il  settore
musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo
e' attribuito ai direttori delle Istituzioni. 
  4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  c),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato attivo e' attribuito al personale docente con  contratto
a tempo indeterminato o con contratto annuale.  L'elettorato  passivo
e'  attribuito  al  personale   docente   con   contratto   a   tempo
indeterminato e al personale con contratto annuale che  abbia  svolto
un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso  le  Istituzioni
AFAM. 
  5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  d),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato attivo e' attribuito al personale docente con  contratto
a tempo indeterminato o con contratto annuale.  L'elettorato  passivo
e' attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato
e al personale con contratto annuale che abbia  svolto  un  ulteriore
anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM. 
  6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  e),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato attivo e passivo e' attribuito al personale docente  con
contratto a tempo indeterminato nelle discipline  attinenti  all'arte
coreutica. L'elettorato attivo  e'  esteso,  oltre  che  al  predetto
personale,  anche  al  personale  docente  con  contratto   a   tempo
determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili
dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo  3,  comma
2, lettera f),  sono  costituiti  nove  distinti  collegi  elettorali
corrispondenti alle aree omogenee di cui  al  comma  1.  L'elettorato
passivo e' attribuito al personale docente degli  Istituti  superiori
di studi musicali, ai pianisti  accompagnatori  e  ai  percussionisti
dell'Accademia   nazionale   di   danza   con   contratto   a   tempo
indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che  al  predetto
personale,  anche  al  personale  docente  con  contratto   a   tempo
determinato per la copertura di posti vacanti o comunque  disponibili
dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 
  8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo  3,  comma
2,  lettera  g),  e'  costituito  un   unico   collegio   elettorale.
L'elettorato passivo e'  attribuito  al  personale  amministrativo  e
tecnico  dell'area  EP  delle  Istituzioni  con  contratto  a   tempo
indeterminato.   L'elettorato   attivo   e'   esteso   al   personale
amministrativo e tecnico con contratto a tempo  indeterminato  o  con
contratto a tempo determinato per la copertura  di  posti  vacanti  o
comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta  la
durata dello stesso. 
  9.  Per  l'elezione  della  rappresentanza   studentesca   di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettere h) i), l), m) e n), sono  costituiti
cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo  e'
attribuito agli studenti componenti la  Consulta  degli  studenti  di
ogni singola Istituzione. 
  10. Il Ministero predispone e cura  l'aggiornamento  degli  elenchi
degli aventi titolo all'elettorato attivo  e  all'elettorato  passivo
per  l'individuazione  delle  candidature  di  cui  all'articolo   6,
distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati  per  via
telematica non oltre  il  sessantesimo  giorno  antecedente  l'inizio
delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo'
essere presentata opposizione al Ministero,  presso  il  Segretariato
generale,  non  oltre  il  decimo   giorno   successivo   alla   loro
pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica  nei
successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli  aventi  titolo
all'elettorato attivo e all'elettorato passivo  per  l'individuazione
delle candidature.