Art. 6 Modalita' e procedure per l'individuazione delle candidature 1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale, e del personale amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), ogni candidato, cui e' attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, puo' presentare la propria candidatura utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura telematica di cui all'articolo 10. 2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti puo' presentare non piu' di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1. 3. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni. 4. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarita' delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2 e provvede entro cinque giorni alla pubblicazione degli stessi mediante procedure telematiche. 5. Avverso gli elenchi di cui al comma 4 puo' essere presentata opposizione esclusivamente alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalita' telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.