Art. 6 
 
             Modalita' e procedure per l'individuazione 
                          delle candidature 
 
  1. Per l'elezione dei rappresentanti  del  personale  docente,  dei
direttori, del personale,  e  del  personale  amministrativo  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d),  e),  f),  g),  ogni
candidato,  cui  e'  attribuito   l'elettorato   passivo   ai   sensi
dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, puo'  presentare  la
propria candidatura utilizzando,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  la  procedura  telematica  di  cui
all'articolo 10. 
  2.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  di   cui
all'articolo 3, comma 2, lettere h), i), l), m),  n),  ogni  Consulta
degli studenti puo' presentare  non  piu'  di  una  candidatura,  con
votazione a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  utilizzando  la
medesima procedura telematica di cui al comma 1. 
  3.  Le  procedure  per  l'individuazione   delle   candidature   si
concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio  delle
votazioni. 
  4. La commissione  elettorale  centrale,  di  cui  all'articolo  8,
verificata la regolarita' delle procedure per l'individuazione  delle
candidature, costituisce gli  elenchi  dei  candidati  alle  elezioni
nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2
e provvede  entro  cinque  giorni  alla  pubblicazione  degli  stessi
mediante procedure telematiche. 
  5. Avverso gli elenchi di cui al comma  4  puo'  essere  presentata
opposizione esclusivamente alla commissione elettorale  centrale  non
oltre il decimo  giorno  dalla  loro  pubblicazione.  La  commissione
elettorale centrale decide nei successivi cinque  giorni  e  pubblica
con le medesime modalita'  telematiche  gli  elenchi  definitivi  dei
candidati   alle   elezioni   nazionali   distinti    per    ciascuna
rappresentanza di cui all'articolo 3,  comma  2.  Il  giudizio  della
commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo  ai  fini
dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.