Art. 7 
 
                          Procedure di voto 
 
  1. Le operazioni di  voto  si  svolgono  nei  tempi  e  secondo  le
modalita' definite dall'Ordinanza di cui  all'articolo  10,  mediante
l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che
assicurano   l'accertamento   dell'identita'   dell'elettore   e   la
segretezza nell'espressione della preferenza. 
  2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.