Art. 7 Procedure di voto 1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalita' definite dall'Ordinanza di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. 2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.