Art. 8 
 
                   Commissione elettorale centrale 
 
  1. Con decreto del Ministro e' istituita presso  il  Ministero  una
commissione elettorale centrale composta  da  un  dirigente  generale
dello Stato, che la presiede, da un dirigente del  Ministero,  da  un
direttore amministrativo  delle  Istituzioni,  da  un  docente  delle
Istituzioni e da due funzionari del  Ministero,  dei  quali  uno  con
funzioni di segretario. 
  2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti  da  personale
di segreteria messo a disposizione dal Ministero. 
  3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi  dei
candidati  formati  ai  sensi  dell'articolo  6  e  sulle   questioni
attinenti le procedure di voto di cui all'articolo  7.  Le  decisioni
sono adottate con decreto del Presidente. 
  4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si provvede
con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione  non  da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso.