Art. 8 Commissione elettorale centrale 1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero. 3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente. 4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.