Art. 9 
 
           Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti 
 
  1. Le operazioni  della  commissione  elettorale  centrale  di  cui
all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del  calendario  del
loro svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica. 
  2. Esaurite le  operazioni  elettorali  di  cui  all'articolo  7  e
constatata la regolarita' delle stesse,  la  commissione  da'  inizio
alle  operazioni  di  scrutinio   elettronico.   Il   Presidente   e'
responsabile del procedimento e  dispone  di  una  carta  elettronica
personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al
termine delle operazioni di  scrutinio  elettronico,  la  commissione
redige apposito verbale, allegando la stampa  delle  graduatorie  per
ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e
per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 3, comma
2. I verbali e tutte le informazioni  acquisite  sono  consegnati  al
responsabile del procedimento presso  il  Segretariato  generale,  al
termine di tutte le operazioni di scrutinio. 
  3. Risultano  eletti  per  ciascuna  delle  rappresentanze  di  cui
all'articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il  maggior
numero di voti. 
  4. A parita' di voti prevale il candidato piu' anziano in  ruolo  e
lo studente con  minore  anzianita'  di  iscrizione  e,  in  caso  di
ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 
  5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma
2,  lettere  a)  e  f),  devono  essere   costituite   da   candidati
appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino  eletti,  nelle
aree omogenee di cui alla tabella A, piu' candidati  appartenenti  ad
una medesima Istituzione e' proclamato eletto  il  candidato  con  la
piu' alta percentuale di voti. A parita' di voti prevale  il  docente
piu' anziano in ruolo e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  il  piu'
anziano di eta'. 
  6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama  gli
eletti. Con  decreto  del  Segretario  generale  del  Ministero  sono
individuati  i  componenti  eletti  per  le  rappresentanze  di   cui
all'articolo 3, comma 2. 
  7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce  atto  definitivo
ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.