Art. 9 Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti 1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica. 2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarita' delle stesse, la commissione da' inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente e' responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 3, comma 2. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso il Segretariato generale, al termine di tutte le operazioni di scrutinio. 3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 4. A parita' di voti prevale il candidato piu' anziano in ruolo e lo studente con minore anzianita' di iscrizione e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, piu' candidati appartenenti ad una medesima Istituzione e' proclamato eletto il candidato con la piu' alta percentuale di voti. A parita' di voti prevale il docente piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Segretario generale del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2. 7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.