Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «aeroporto coordinato»: aeroporto in cui, per atterrare o
decollare, e' necessario per un vettore aereo o altro operatore di
aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte
di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi
di emergenza e dei voli umanitari;
b) «aeroporto ad orari facilitati»: aeroporto in cui esiste un
rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana
o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione
volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un
facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei
vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;
c) «coordinatore»: responsabile dell'assegnazione delle bande
orarie sugli aeroporti italiani coordinati;
d) «facilitatore»: soggetto che agevola l'attivita' di
cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi
quando possano insorgere fenomeni di congestione sugli aeroporti
italiani ad orari facilitati.