Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) «aeroporto coordinato»: aeroporto in cui, per atterrare o decollare, e' necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari; b) «aeroporto ad orari facilitati»: aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto; c) «coordinatore»: responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti italiani coordinati; d) «facilitatore»: soggetto che agevola l'attivita' di cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi quando possano insorgere fenomeni di congestione sugli aeroporti italiani ad orari facilitati.