Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «aeroporto coordinato»: aeroporto  in  cui,  per  atterrare  o
decollare, e' necessario per un vettore aereo o  altro  operatore  di
aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da  parte
di un coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi
di emergenza e dei voli umanitari; 
    b) «aeroporto ad orari facilitati»: aeroporto in  cui  esiste  un
rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della  settimana
o  dell'anno,  risolvibile  eventualmente  grazie  alla  cooperazione
volontaria  tra  vettori  aerei  e  in  cui  e'  stato  nominato   un
facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei
vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto; 
    c) «coordinatore»:  responsabile  dell'assegnazione  delle  bande
orarie sugli aeroporti italiani coordinati; 
    d)  «facilitatore»:   soggetto   che   agevola   l'attivita'   di
cooperazione volontaria dei vettori aerei indicando orari alternativi
quando possano insorgere  fenomeni  di  congestione  sugli  aeroporti
italiani ad orari facilitati.