Art. 3 
 
                Determinazione dei costi complessivi 
 
  1.  Entro  il  mese  di  novembre  di  ciascun  anno   solare,   il
coordinatore o il facilitatore  determinano  e  rendono  noto,  anche
mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'ammontare  per  l'anno
successivo dei costi complessivi per l'espletamento delle  rispettive
funzioni relative all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti
coordinati o alla raccomandazione delle bande orarie negli  aeroporti
ad orari facilitati, sulla base di una media  dei  costi  complessivi
relativi a dette funzioni degli ultimi cinque anni.