Art. 3
Determinazione dei costi complessivi
1. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare, il
coordinatore o il facilitatore determinano e rendono noto, anche
mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'ammontare per l'anno
successivo dei costi complessivi per l'espletamento delle rispettive
funzioni relative all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti
coordinati o alla raccomandazione delle bande orarie negli aeroporti
ad orari facilitati, sulla base di una media dei costi complessivi
relativi a dette funzioni degli ultimi cinque anni.