Art. 3 Determinazione dei costi complessivi 1. Entro il mese di novembre di ciascun anno solare, il coordinatore o il facilitatore determinano e rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, l'ammontare per l'anno successivo dei costi complessivi per l'espletamento delle rispettive funzioni relative all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati o alla raccomandazione delle bande orarie negli aeroporti ad orari facilitati, sulla base di una media dei costi complessivi relativi a dette funzioni degli ultimi cinque anni.