Art. 4
Criterio di ripartizione dei costi
tra gli utilizzatori del servizio
1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente per il 50 per
cento a carico dei gestori degli aeroporti coordinati o ad orari
facilitati, in proporzione agli arrivi e alle partenze che vengono
effettuati nell'anno di riferimento nei rispettivi aeroporti o
sistemi aeroportuali e, per il restante 50 per cento, a carico dei
vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o raccomandate a
ciascuno di essi nel medesimo anno.