Art. 4 Criterio di ripartizione dei costi tra gli utilizzatori del servizio 1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, in proporzione agli arrivi e alle partenze che vengono effettuati nell'anno di riferimento nei rispettivi aeroporti o sistemi aeroportuali e, per il restante 50 per cento, a carico dei vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o raccomandate a ciascuno di essi nel medesimo anno.