Art. 4 
 
                 Criterio di ripartizione dei costi 
                  tra gli utilizzatori del servizio 
 
  1. I costi complessivi sono ripartiti annualmente  per  il  50  per
cento a carico dei gestori degli  aeroporti  coordinati  o  ad  orari
facilitati, in proporzione agli arrivi e alle  partenze  che  vengono
effettuati  nell'anno  di  riferimento  nei  rispettivi  aeroporti  o
sistemi aeroportuali e, per il restante 50 per cento,  a  carico  dei
vettori in proporzione alle bande orarie assegnate o  raccomandate  a
ciascuno di essi nel medesimo anno.