Art. 5 
 
        Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti 
 
  1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle
percentuali di cui all'articolo 4, e' quantificato in proporzione: 
    a)  a  ogni  banda   oraria   storica,   assegnata   in   ragione
dell'utilizzo nella precedente corrispondente  stagione  di  traffico
nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento  (CEE)  n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati
e a ogni banda oraria raccomandata  nella  precedente  corrispondente
stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati; 
    b) a ogni banda oraria  disponibile,  assegnata  negli  aeroporti
coordinati o raccomandata negli aeroporti ad  orari  facilitati  agli
inizi di ogni stagione di traffico o  durante  lo  svolgimento  della
stagione stessa. 
  2. Il corrispettivo e' dovuto dal vettore anche in caso di  mancata
utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate. 
  3. Nella quantificazione del  corrispettivo  a  carico  di  ciascun
gestore  e  di  ciascun  vettore,  il  coordinatore  o   facilitatore
procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati  della  stagione
di traffico dell'anno precedente. 
  4. Le modalita' e i termini di versamento dei corrispettivi  dovuti
da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il regolamento (CEE) n. 95/93 del  Consiglio  del
          18 gennaio 1993, si veda nelle note alle premesse.