Art. 5 Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti 1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 4, e' quantificato in proporzione: a) a ogni banda oraria storica, assegnata in ragione dell'utilizzo nella precedente corrispondente stagione di traffico nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati e a ogni banda oraria raccomandata nella precedente corrispondente stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati; b) a ogni banda oraria disponibile, assegnata negli aeroporti coordinati o raccomandata negli aeroporti ad orari facilitati agli inizi di ogni stagione di traffico o durante lo svolgimento della stagione stessa. 2. Il corrispettivo e' dovuto dal vettore anche in caso di mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate. 3. Nella quantificazione del corrispettivo a carico di ciascun gestore e di ciascun vettore, il coordinatore o facilitatore procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati della stagione di traffico dell'anno precedente. 4. Le modalita' e i termini di versamento dei corrispettivi dovuti da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore.
Note all'art. 5: - Per il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, si veda nelle note alle premesse.