Art. 5
Quantificazione e versamento dei corrispettivi dovuti
1. Il corrispettivo a carico di ciascun vettore, nel rispetto delle
percentuali di cui all'articolo 4, e' quantificato in proporzione:
a) a ogni banda oraria storica, assegnata in ragione
dell'utilizzo nella precedente corrispondente stagione di traffico
nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 per gli aeroporti coordinati
e a ogni banda oraria raccomandata nella precedente corrispondente
stagione di traffico per gli aeroporti ad orari facilitati;
b) a ogni banda oraria disponibile, assegnata negli aeroporti
coordinati o raccomandata negli aeroporti ad orari facilitati agli
inizi di ogni stagione di traffico o durante lo svolgimento della
stagione stessa.
2. Il corrispettivo e' dovuto dal vettore anche in caso di mancata
utilizzazione delle bande orarie assegnate o raccomandate.
3. Nella quantificazione del corrispettivo a carico di ciascun
gestore e di ciascun vettore, il coordinatore o facilitatore
procedono a eventuali conguagli in relazione ai dati della stagione
di traffico dell'anno precedente.
4. Le modalita' e i termini di versamento dei corrispettivi dovuti
da vettori e gestori sono stabiliti dal coordinatore o facilitatore.
Note all'art. 5:
- Per il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del
18 gennaio 1993, si veda nelle note alle premesse.