Art. 6 
 
               Pubblicazione dei corrispettivi dovuti 
 
  1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il  31  marzo  di  ogni
anno, rendono noto, anche mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito
web, in relazione all'anno precedente, il  corrispettivo  dovuto  per
l'attivita' di  assegnazione  o  di  raccomandazione  di  ogni  banda
oraria,  rispettivamente  negli  aeroporti  coordinati  o  ad   orari
facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun  gestore
e da ciascun vettore.