Art. 6
Pubblicazione dei corrispettivi dovuti
1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il 31 marzo di ogni
anno, rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito
web, in relazione all'anno precedente, il corrispettivo dovuto per
l'attivita' di assegnazione o di raccomandazione di ogni banda
oraria, rispettivamente negli aeroporti coordinati o ad orari
facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun gestore
e da ciascun vettore.