Art. 6 Pubblicazione dei corrispettivi dovuti 1. Il coordinatore o il facilitatore, entro il 31 marzo di ogni anno, rendono noto, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, in relazione all'anno precedente, il corrispettivo dovuto per l'attivita' di assegnazione o di raccomandazione di ogni banda oraria, rispettivamente negli aeroporti coordinati o ad orari facilitati, e il corrispettivo complessivo dovuto da ciascun gestore e da ciascun vettore.