IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona
bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona
rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del
12 maggio 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Limiti orari agli spostamenti
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6
giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui
ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e
terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni
di necessita' ovvero per motivi di salute.
2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari
agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e
terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti
limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2
per eventi di particolare rilevanza.
4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i
limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come
rideterminati dal presente articolo.
5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli
spostamenti di cui al presente articolo.