IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante:  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera  c)  la  Zona
rossa e alla lettera d) la Zona gialla; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  recante:  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus,  prevedendo  la  graduale  ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali, nel rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
  Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del
12 maggio 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 maggio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Limiti orari agli spostamenti 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6
giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti  di  cui
ai  provvedimenti  adottati  in  attuazione   dell'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno  inizio  alle  ore  23:00  e
terminano alle ore  5:00  del  giorno  successivo,  fatti  salvi  gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni
di necessita' ovvero per motivi di salute. 
  2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i  limiti  orari
agli spostamenti di cui al comma 1 hanno  inizio  alle  ore  24:00  e
terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. 
  3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti
limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2
per eventi di particolare rilevanza. 
  4. Dal 21 giugno 2021, in zona  gialla,  cessano  di  applicarsi  i
limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati  in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n.  19  del  2020,  come
rideterminati dal presente articolo. 
  5. Nelle  zone  bianche  non  si  applicano  i  limiti  orari  agli
spostamenti di cui al presente articolo.