Art. 10 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione
pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020.