Art. 11
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che
detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di
visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019
hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il
sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che
l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno
un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni
regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre
1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai
luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle
medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresi' aperte
al pubblico le mostre.