Art. 13 
 
     Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza  con
il documento in  materia  di  "Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  275
del 4 novembre 2020» sono soppresse; 
    b) al comma 16-bis, dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei  contagi  sul
territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul  territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti  letto
in area medica  e  in  terapia  intensiva  per  pazienti  COVID-19  e
determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate
dal comma 16-septies del presente articolo.»; 
    c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un  livello  di
rischio o» sono soppresse; 
    d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in  un  livello  di
rischio  o  scenario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   uno
scenario»; 
    e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di  tipo
2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
comma 16-septies»; 
    f)  il   comma   16-quinquies   e'   sostituito   dal   seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure  di
cui al comma 16-quater, previste per  le  regioni  che  si  collocano
nella zona arancione di cui alla lettera  c)  del  comma  16-septies,
sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona  gialla
di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori  di
cui al menzionato decreto del Ministro della salute  30  aprile  2020
specificamente individuati con decreto  del  Ministro  della  salute,
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali  regioni
un livello di rischio alto.»; 
    g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con
un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti
una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive,
inferiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella zona  bianca  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma
16-septies»; 
    h) il comma 16-septies e' sostituito dal  seguente:  «16-septies.
Sono denominate: 
      a) "Zona bianca": le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti
per tre settimane consecutive; 
      b)   "Zona   gialla":   le   regioni    nei    cui    territori
alternativamente: 
        1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a
50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 
        2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una  delle
due seguenti condizioni: 
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e'  uguale  o  inferiore  al  20  per
cento; 
      c) "Zona arancione": le regioni nei cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore  a  250
casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere b) e d) del presente comma; 
      d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 
        1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a
250 casi ogni 100.000 abitanti; 
        2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a
150 e inferiore a 250 casi ogni  100.000  abitanti  e  si  verificano
entrambe le seguenti condizioni: 
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.». 
  2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei  dati  epidemiologici
e'  effettuato  sulla  base  delle  disposizioni  di   cui   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del  2020  vigenti  al  giorno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonche' delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.  All'esito  del
monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di
cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di  cui  all'articolo  1
del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza  le  regioni
sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.