Art. 13
Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza con
il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275
del 4 novembre 2020» sono soppresse;
b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul
territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto
in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e
determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate
dal comma 16-septies del presente articolo.»;
c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un livello di
rischio o» sono soppresse;
d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in un livello di
rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno
scenario»;
e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di tipo
2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 16-septies»;
f) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di
cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano
nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,
sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla
di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di
cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020
specificamente individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni
un livello di rischio alto.»;
g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con
un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti
una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive,
inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma
16-septies»;
h) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: «16-septies.
Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti
per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle
due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per
cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250
casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.».
2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici
e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonche' delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del
monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di
cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni
sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.